Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 «Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La normativa impugnata, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro delle coste abruzzesi, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso e quelli conseguenti e connessi. L'unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitativi già rilasciati.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate violerebbero gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 6, comma 17, del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui estendono il divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso. L'intervento del legislatore regionale interferirebbe con lo svolgimento di un procedimento amministrativo incardinato in capo all'amministrazione statale e finalizzato al rilascio della concessione per lo svolgimento dell'attività di coltivazione di idrocarburi nelle acque di mare poste dinanzi alle coste abruzzesi, ostacolando l'applicazione di una norma statale che la Regione non ha impugnato;
- art. 5 Cost., perché la norma censurata pregiudicherebbe l'unità giuridica della Repubblica;
- 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, comma 2, lett. c) e comma 7, lett. g), l) ed n), della l. n. 239/2004, in quanto, intervenendo in materia di localizzazione delle opere energetiche in mare, dunque in un ambito di territorio sottratto alla competenza regionale e rientrante nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, si porrebbe in contrasto con i princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale che rimettono in via esclusiva allo Stato l'adozione delle determinazioni, in materia upstream, relative alle zone di mare antistanti le coste italiane;
- 118 Cost., in attuazione del quale sono attribuite allo Stato le competenze amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche considerate di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti;
- artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1, comma 7, della l. n. 239/ 2004 stabilisce che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative riguardanti, da una parte, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (lett. g)) e, dall'altra, l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (lett. l)). Da ciò la giurisprudenza costituzionale trae il principio fondamentale secondo il quale la competenza dello Stato è esclusiva per il rilascio dei titoli autorizzatori in mare.
Con riferimento alla disciplina in materia di ricerca sottomarina, la Corte ha già affermato che sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni alcuna competenza riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale.
La disposizione censurata si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale. Infatti, nello stabilire l'ambito di operatività dei titoli autorizzatori, modifica in concreto la disciplina unitaria dell'accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, violando così l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Sotto altro profilo, la normativa impugnata, comportando una interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione, viola l'art. 118 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo n. 29 del 2015.