Sentenza n.36 - deposito 15 2017

<p style="text-align: justify;"><em>Tutela dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;ecosistema &ndash; istituzione Parco naturale regionale</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge - quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)».


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


La normativa impugnata istituisce il Parco naturale regionale “Costa dei Trabocchi”, richiamando la l. n. 394 del 1991 (art. 1, comma 1); individua l'area interessata disponendo che il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine (art. 2, comma 1); determina il perimetro del Parco (art. 2, comma 2); individua i principi della tutela dell'ambiente terrestre sui quali si fonda il provvedimento in oggetto (art. 2, comma 4); enuncia le finalità del Parco (art. 3); detta disposizioni riguardo al Piano ed al Regolamento del Parco e al Programma pluriennale economico e sociale (artt. 6  e 7); detta le disposizioni di salvaguardia (art. 9).


 

Motivi del ricorso

 


 


Le disposizioni impugnate, istituendo una nuova area protetta avente ad oggetto unicamente il territorio marino, violerebbero gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. s), Cost. poiché la disciplina relativa all'area marina protetta, contenuta negli artt. 19 e 20 della l. n. 394/1991 e negli artt. 25 e 26 della l. n. 979/1982, afferirebbe alla materia di competenza esclusiva statale «tutela dell'ambiente»;
- 118, secondo comma, Cost. in quanto, sebbene la disposizione costituzionale si riferisca esplicitamente solo alle competenze degli enti territoriali minori, porrebbe chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocazione delle funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
Secondo la normativa statale richiamata dalla legge impugnata, i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.
La normativa impugnata individua come area tutelata il tratto di mare prospiciente la costa fino a sei miglia marine, secondo determinate coordinate: la perimetrazione del parco comprende quindi esclusivamente un  tratto di mare prospiciente la costa, compreso tra quelle coordinate.
Riprende la normativa regionale, che aveva già dettato disposizioni a tutela dei “trabocchi”, riferiti alla costa abruzzese, e rileva l'incoerenza della normativa  regionale che afferma che la presenza dei trabocchi, antichi strumenti di pesca, caratterizza l'ambiente marino.
Rileva inoltre la contraddizione tra le norme di principio istitutive del Parco naturale regionale, che solo marginalmente può comprendere tratti di mare prospicienti la costa, e la concreta perimetrazione dello stesso, contenente un ampio tratto di mare prospiciente la costa.
Il parco naturale istituito dalla normativa impugnata non comprende in via prevalente un'area di terra emersa, ma esclusivamente un'area marina, è quindi da ascrivere alle aree marine protette.
La legge si pone quindi in contrasto con la classificazione e l'istituzione delle aree naturali di cui agli artt. 2, 18, 19 e 20 della l. n. 394/1991, e di conseguenza con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale rientrano le aree marine protette.
Poiché tutte le disposizioni della legge regionale risultano in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con le disposizioni censurate, anche ad esse deve estendersi, in via consequenziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87/1953.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6; 7; 9 della l.r. Abruzzo 38/2015 e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87/1953, degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4; 5; 8; 11 e 12 della legge medesima.