Sentenza n.33 - deposito 9 2017

<p><em>Copertura finanziaria</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)».


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione stabilisce che, per gli anni 2016-2017, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla gestione delle riserve dei Sacri Monti con le risorse finanziarie dell'UPB relative a particolari voci del bilancio regionale.


 

Motivi del ricorso

 


Viene ravvisata violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale avrebbe rimesso la copertura finanziaria di tali oneri ad una UPB riguardante fattispecie diverse, quali il turismo, lo sport, i musei e il patrimonio culturale; le relative spese non sarebbero state quantificate né sarebbero indicati i mezzi per farvi fronte.


 

Decisione della Corte

 


 


Cessazione della materia del contendere
Successivamente alla proposizione del ricorso, è stata approvata la l.r. 28/2015 (“Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie”), che ha autorizzato aggiornamenti e variazioni nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017, prevedendo uno stanziamento nelle voci di bilancio indicate nella disposizione impugnata, pari all'onere stimato per la gestione delle riserve dei Sacri Monti.
La normativa sopravvenuta appare satisfattiva delle pretese avanzate con ricorso e la disposizione censurata non ha trovato applicazione medio tempore. Sussistono quindi entrambi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, della l.r. Piemonte 19/2015.