Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali» promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La normativa impugnata dispone che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della Regione (uno tecnico e uno amministrativo), nominati dal Presidente della Regione, nonché da un libero professionista, nominato dall'appaltatore.
Motivi del ricorso
La disposizione censurata, prevedendo una tale composizione dei collegi arbitrali, comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'ente locale committente, quando esso sia diverso dalla Regione, rispetto all'altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia. Ciò determinerebbe la violazione dell'art. 117 Cost., nonché del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, rispettivamente previsti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
In riferimento all'art. 117 Cost., poiché il parametro costituzionale ritenuto violato è stato indicato senza enunciazione delle ragioni di contrasto tra la normativa censurata ed il parametro stesso.
Questione fondata
Essendo l'arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, una legge, che preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte. Tale esigenza non può ritenersi soddisfatta con l'attribuzione ad un altro soggetto pubblico, quale la regione, del potere di nomina, in un collegio di cinque componenti, di due di essi da parte del presidente della regione, scelti uno tra i funzionati tecnici e l'altro tra gli amministrativi (v. sentenza n. 33 del 1995).
Quando sia parte nella controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, non può ritenersi che quest'ultima possa esprimere la volontà di detto ente, in quanto ciò altererebbe il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte la soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari.
Alla luce di detti principi, la norma impugnata, non prevedendo che uno dei componenti del collegio arbitrale sia nominato dall'ente territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia, determina una violazione del principio di eguaglianza disciplinato all'art. 3 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della l.r. Calabria 18/1983.