Sentenza n.536 - deposito 20 2002

Caccia


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5 in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 5/2002 consente, sia pure con alcune cautele, l'attività venatoria delle specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 28 febbraio dell'anno successivo.


Motivi del ricorso


Ritiene il Governo che l'estensione del periodo di esercizio delle specie cacciabili contrasti con la legge 157/1992 che determina i periodi di caccia, vietandola oltre il termine del 31 gennaio. Ravvisa quindi violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma secondo , lettera s), della Costituzione.


Decisione della Corte


L'ambiente non può ritenersi una materia, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di alcune competenze legislative su materie, come il governo del territorio e la tutela della salute, per le quali quel valore assume rilievo (v. 407/2002). In funzione di quel valore, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. La natura di valore trasversale era già desumibile dagli articoli 9 e 32 della Costituzione (v. sentenze 356/1994 e 67/1992), ed esce rafforzata dalla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Secondo la Statuto speciale della Regione Sardegna, la materia della caccia appartiene alla competenza primaria, nell'esercizio della quale occorre tenere conto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. L'intervento statale è volto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dalla l. 157/1992 è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza unitaria di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Il “nucleo minimo” di salvaguardia della fauna selvatica comprende, oltre alla elencazione delle specie cacciabili, anche la disciplina delle modalità di caccia, le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, che costituisce limite per gli interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali (v. sentenza 323/1998).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità della legge Regione Sardegna 5/2002.