Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, recante «Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale 3/2015 consente la proroga, sino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari della Regione.
Motivi del ricorso
La normativa impugnata violerebbe l'articolo117, terzo comma, Cost., in relazione a diverse disposizioni statali, che costituiscono espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, oltre che l'art. 120, secondo comma, Cost., per lesione delle attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di turn-over. In particolare, il Governo ha eccepito la violazione:
- dell'art. 1, comma 174, della l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che vieterebbe il turn-over degli incarichi laddove si verifichino situazioni di disavanzo di gestione del sistema sanitario regionale;
- dell'art. 2, commi 82 e 85, della l. n. 19/2009 (legge finanziaria 2010), in quanto le misure legislative censurate ostacolerebbero la piena attuazione del piano di rientro in relazione all'obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e al disposto divieto di turn-over, interferendo con le attribuzioni commissariali in materia;
- delle delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e di attuazione del blocco totale del turn-over;
- dell'art. 4, commi 6 e 9, del d.l. n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, con legge n. 125/2013, e degli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità), attuativo dello stesso articolo del decreto legge, che vieterebbero la proroga dei contratti a tempo determinato al di fuori delle procedure di stabilizzazione ivi previste, e, in ogni caso, la assoggetterebbero al rispetto di determinati limiti e condizioni apparentemente non ricorrenti nel caso di specie.
Decisione della Corte
Questione fondata
Quanto disposto dall'art. 2, commi 80 e 95 (non dai commi 82 e 85 come affermato nel ricorso), della l. n. 191/2009 costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della l. n. 311/2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti.
Inoltre, qualora si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste da tali accordi e concordate con lo Stato, ai sensi dell'art. 120 Cost., il Governo può esercitare il potere sostitutivo per assicurare sia l'unità economica della Repubblica, sia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, nominando un commissario ad acta. Le funzioni attribuite con apposito mandato a tale figura commissariale devono restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali fino all'esaurimento dei relativi compiti, pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Nel caso di specie, si è verificata un'evidente interferenza tra le disposizioni impugnate, che consentono la proroga del personale a tempo determinato del sistema sanitario regionale, e le delibere del Consiglio dei ministri, che attribuiscono al commissario i compiti di razionalizzazione e contenimento della spessa del personale e di implementazione del divieto di turn-over.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Molise 3/2015.