Sentenza n.8 - deposito 13 2017

<p><em>Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale - qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 31, comma 4, disponeva che il personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, rivestisse anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La disposizione è successivamente stata abrogata dall'art. 10, comma 2, della l.r. 5/2016.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione impugnata violerebbe l'art.117, secondo comma, lett. l), Cost. poiché invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che preclude al legislatore regionale di attribuire ai funzionari dell'A.R.P.A.B. la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Non sarebbe possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta abrogazione perché, pur avendo lo ius superveniens carattere satisfattivo rispetto alle censure avanzate dal Governo, non sussistono elementi che dimostrino che la disciplina non abbia avuto applicazione.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
L'esigenza sentita da parte dei legislatori regionali di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale delle agenzie, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività ispettiva in materia ambientale, è stato risolto dall'art. 17, comma 7, della l. n. 132/2016, che autorizza i legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale a individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A prescindere da tale soluzione legislativa, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria può essere attribuita esclusivamente ai soggetti indicati dall'art. 57, commi 1e 2, c.p.p. (quali i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia) e a coloro ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria. Tali fonti non possono che essere statali.
Dichiara quindi l'illegittimità della disposizione impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della l.r. Basilicata 37/2015.