Sentenza n.5 - deposito 11 2017

<p><em>Tutela dell'ambiente - smaltimento rifiuti</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 6 e 8, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti)


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 1 della l.r. 35/2015 sostituisce l'art. 42 della l.r. 26/2014 disponendo che, nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata, è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, «previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi». (comma 6) e che le disposizioni del medesimo articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2016 (comma 8).


 

Motivi del ricorso

 


 


Le disposizioni impugnate violerebbero gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» poiché, prevedendo il termine del 31 agosto 2016 per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti solidi, non pericolosi e parzialmente trattati, si porrebbero in contrasto con la normativa statale - in particolare con gli artt. 7 e 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)  - che vieta il collocamento in discarica di rifiuti non trattati e prevede che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possono continuare a ricevere rifiuti fino al 31 dicembre 2006 (termine prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 5, comma 1 bis del decreto legge n. 208 del 2008, “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, convertito, con modificazioni, con legge n. 13 del 2009);
- 117, primo comma, Cost. in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, per contrasto con la Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche;
- 136 Cost. quanto al rispetto del giudicato costituzionale, poiché le disposizioni riprodurrebbero in sostanza il contenuto dei commi 4 e 5 del testo originario dell'art. 42 della l.r. 26/2014, già dichiarati incostituzionali dalla sentenza della Corte n. 180 del 2015.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, l'efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che intenda «mantenere in piedi o […] ripristinare, sia pure indirettamente, […] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della […] pronuncia di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), ovvero che «ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010).
Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, seppur “indirettamente”, esiti corrispondenti.
I commi 4 e 5 del testo originario dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 disponevano, rispettivamente, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi» (comma 4) e che «Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015» (comma 5).
L'esito normativo ritenuto lesivo della Costituzione dalla sentenza n. 180 del 2015 consisteva nel consentire, oltre il termine del 31 dicembre 2009, previsto dalla legislazione statale, il collocamento in discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi che, per avere subìto un trattamento solo parziale, devono ritenersi non compiutamente trattati.
Un esito corrispondente a quello descritto è perseguito dalla nuova disciplina transitoria del collocamento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi,  dettata dalla Regione Basilicata – meno di un mese dopo la pubblicazione della della sentenza n. 180 del 2015, in un contesto immutato rispetto a quello da cui essa aveva tratto argomento – con i commi 6 e 8 dell'art. 42 della l.r. n. 26 del 2014, come sostituito dall'impugnato art. 1 della l.r. n. 35 del 2015.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42, della l.r. Basilicata 26/2014, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/2015.