Sentenza n.292 - deposito 21 2016

<p><em>Governo del territorio - attivit&agrave; edilizia</em></p>

 


 


Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 14, comma 3, e 28, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 5, comma 2, dispone che gli interventi realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire devono rispondere «alternativamente» ad uno dei presupposti indicati all'art. 23, comma 2, della l.r. 16/2008.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata, rendendo alternativi i presupposti della DIA previsti dall'art. 23, comma 2, della l.r. 16/2008, amplierebbe l'ambito di applicazione della DIA alternativa al permesso di costruire, ponendosi  in contrasto con la norma statale di principio di cui all'art. 22, comma 3, D.P.R. 380/2001, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
La disposizione censurata è stata dichiarata dalla Regione coerente rispetto alla disciplina statale di principio.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14, comma 3, introduce un periodo all'art. 43, comma 5, della l.r. 16/2008, disponendo l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso nelle ipotesi di accertamento di conformità per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria.


 


Motivi del ricorso
La normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 36 del D.P.R. 380/2001, che prevede, negli stessi casi, l'applicazione del silenzio-rigetto, anziché il silenzio-assenso, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
Il contenuto della disposizione impugnata è stato modificato con l.r. 14/2013, sostituendo il silenzio-assenso con il silenzio-rigetto.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 28, comma 1, stabilisce che le disposizioni della l.r. 16/2008 non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati alla data di sua entrata in vigore, salva la facoltà dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.


 


Motivi del ricorso
La normativa censurata renderebbe ancora applicabili alcune disposizioni della l.r. 9/2012, abrogate dalla l.r. 3/2013 e già impugnate innanzi alla Corte costituzionale in altro procedimento, ponendosi così in contrasto con l'art. 136 della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
L'art. 17, comma 1, della l.r. 14/2013 introduce il comma 1-bis all'art. 28 della l.r. 3/2013secondo il quale la disposizione censurata non si applica nei confronti né dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità, né dei procedimenti di accertamento di conformità.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia delle parti per il venir meno delle ragioni dell'impugnazione.