Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 28, comma 3, sostituisce l'art. 37, comma 3, della l.r. 16/2008, stabilendo che per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, nonché in altri casi, tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.
Motivi del ricorso
Contrasto con la disciplina statale relativa al certificato di agibilità, avente rango di principio fondamentale della materia «governo del territorio», con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Estinzione del processo
La disposizione censurata è stata abrogata, nelle more del giudizio, dall'art. 13, comma 3, della l.r. 3/2013.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 32, comma 1, sostituisce l'art. 43 della l.r. 16/2008, disciplinando gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità e disponendo che non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino i requisiti di conformità previsti dalla norma regionale, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale.
L'art. 37, comma 1, sostituisce l'art. 49 della l.r. 16/2008, rubricato Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire.
Motivi del ricorso
Le disposizioni contrasterebbero con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio in relazione alla disciplina dell'accertamento di conformità, in quanto l'art. 36, comma 1, D.P.R. 380/2001, condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione, cioè alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Decisione della Corte
Estinzione del processo
Le disposizioni censurate sono state abrogate, nelle more del giudizio, rispettivamente dall'art. 14, comma 4, della l.r. 3/2013 e dall'art. 15, comma 1, l.r. 3/2013.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito.