Sentenza n.289 - deposito 21 2016

<p><em>Tutela dell'ambiente - autorizzazioni per attivit&agrave; di ripascimento</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione impugnata introduce nella l.r. 91/1998 l'art. 16-sexies, che detta la disciplina delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di immersione e movimentazione in mare di vari materiali. Il comma 2, in particolare, prevede il rilascio di un'autorizzazione in forma semplificata per gli interventi stagionali di ripascimento, pubblici e privati, di ridotta entità che comportano l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento.


 

Motivi del ricorso

 


 


Nella parte in cui prevede che, per determinati interventi, è sufficiente un'autorizzazione rilasciata in forma semplificata, fatte espressamente salve solo le semplificazioni «già previste dall'articolo 109 del D.Lgs. 152/2006», la disposizione determinerebbe una elusione del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale di riferimento non richiamata, con conseguente riduzione della protezione apprestata da quest'ultima ed invasione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente».


 

Decisione della Corte

 


 


Estinzione del processo
La disposizione censurata è stata abrogata, nelle more del giudizio, dall'art. 26, comma 1, della l.r. 80/2015 e non ha trovato applicazione medio tempore.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, accettata dalla parte costituita.