Sentenza n.288 - deposito 21 2016

<p><em>Copertura finanziaria - tassa automobilistica</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 «Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione impugnata sostituisce l'art. 21 della l.r. 5/2015, disponendo l'incremento della spesa regionale e rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, nelle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della l.r. 14/2015 in materia di veicoli ultraventennali.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione impugnata sarebbe illegittima «in via derivata», per la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., perché la copertura finanziaria delle maggiori spese previste da tale articolo dovrebbe essere assicurata dalle norme di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale. La sentenza 199/2016 aveva infatti già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della l.r. 14/2015, con cui la Regione aveva assoggettato gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali ad un particolare regime di tassazione. L'accoglimento di quella impugnazione comporterebbe “in via derivata” l'illegittimità della disposizione in esame, in quanto priverebbe la Regione delle entrate supplementari necessarie per far fronte al previsto incremento di spesa.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione non fondata
Nelle more del giudizio, la l.r. 47/2015 ha nuovamente sostituito l'art. 21 della l.r. 5/2015, individuando altre risorse per fronteggiare l'incremento di spesa, senza menzionare la l.r. 14/2015.
Non si può però escludere che la disposizione abbia ricevuto medio tempore attuazione, con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla l.r. 14/2015.
La sentenza 199/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della l.r. 14/2015. Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/2015 non era stato impugnato; esso aveva abrogato alcune disposizioni della l.r. 4/2015, che prevedevano, per gli autoveicoli e i motoveicoli «di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico» e iscritti in appositi registri, un regime di tassazione più vantaggioso rispetto a quello stabilito dalla legge statale. Il comma 1, sopprimendo la deroga, comportava un incremento delle entrate regionali per il maggiore importo della ripristinata tassa automobilistica, e non era stato impugnato dallo Stato.
Non è quindi corretto affermare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della l.r. 14/2015 ha privato «le maggiori provvidenze economiche previste con la legge regionale impugnata» della «fonte delle risorse economiche di copertura». Queste risorse risultano invece incrementate, sicché non sussiste l'illegittimità costituzionale «in via derivata» della disposizione impugnata.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Basilicata n. 18/2015.