Sentenza n.285 - deposito 21 2016

<p><em>Tutela della concorrenza - animali di affezione e prevenzione del randagismo</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» promosso dal Consiglio di Stato.


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 14, comma 2-bis, introdotto dall'art. 45 della l.r. 4/2010, riserva l'attività di ricovero e di custodia dei cani esclusivamente alle associazioni protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo regionale.


 


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di «tutela della concorrenza», in quanto la normativa statale di riferimento consente la gestione dei canili non solo alle associazioni animaliste, ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.
Qualora la disposizione venga ricondotta alla materia della «tutela della salute o dell'ambiente», si ravvisa violazione, in primo luogo, dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento al principio fondamentale della legislazione statale contenuto all'art. 4, comma 1, della l. n. 281/1991, secondo cui i comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari di tali organizzazioni; in secondo luogo, dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che stabilisce la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La “tutela della concorrenza”, per la sua natura trasversale, può influire anche su altre materie rientranti tra quelle di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, come il commercio. Tale materia non ha infatti solo un ambito oggettivamente delimitabile, che attiene alle misure legislative in senso proprio, ma, per il suo carattere “finalistico”, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa, statale o regionale.
La disposizione censurata, pur rientrando nella disciplina in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, sembra, per il suo contenuto e le finalità, volta a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore dell'affidamento in concessione di canili e gattili.
Secondo la consolidata giurisprudenza, qualora la «tutela della concorrenza» interferisca con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime possono dettare solo discipline con “effetti pro-concorrenziali”, purché essi siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi individuati dalle norme statali. Inoltre, l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con la maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate. Nella specie, tali competenze afferiscono ad ambiti di competenza statale. Inoltre, la tutela della concorrenza, che ha natura trasversale, assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio o altre materie.
La normativa statale opera già un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, allo scopo di contemperare l'esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l'affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali.
Viene quindi ravvisata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2- bis, della l.r. Puglia n. 12/1995.