Sentenza n.282 - deposito 21 2016

<p><em>Governo del territorio - protezione civile - costruzioni in zone sismiche - attivit&agrave; edilizia</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), h), l) e m); 6, commi 1, lett. c) e g), e 2; 8, comma 3; 9, commi 1, 2 e 6; 12 e 13, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 «Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 4, comma 1, elenca gli interventi di edilizia libera eseguibili senza la necessità di ottenere un titolo abilitativo. In particolare, la lett. a) comprende tra gli interventi di edilizia libera i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportanti la realizzazione di opere di contenimento, e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore ad un metro.


Motivi del ricorso
L'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), h), l) e m) violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio», contenuti nel D.P.R. 380/2001, in quanto gli interventi individuati dal legislatore regionale sarebbero non omogenei a quelli previsti dalla normativa statale che includerebbe tra le attività “libere” solo quelle prive di rilevanza esterna, se non temporanea. Inoltre, per taluni di questi interventi, il legislatore regionale non avrebbe prescritto l'invio della comunicazione di inizio lavori (CIL).
In particolare, la lett. a) contrasterebbe con l'art. 6, comma 1, lett. d), TUE secondo il quale nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra, ma solo se questi sono strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola.


Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio». L'art. 6, comma 6, TUE dispone che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'edilizia libera, non solo alle «modalità di effettuazione dei controlli» (lett. b), ma anche agli «interventi edilizi ulteriori» (lett. a), da intendersi come fattispecie non integralmente nuove, ma coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 2, TUE.
La disposizione è illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 6, comma 1, lett. d), TUE, il quale non prevede alcun titolo abilitativo per i movimenti di terra, solo se tali movimenti sono strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola. La disposizione impugnata include invece potenzialmente anche le opere di sbancamento che, sebbene non preordinate a una successiva costruzione, sono idonee ad alterare la morfologia del territorio e a determinare una trasformazione permanente del suolo non edificato. La scelta del legislatore regionale non è dunque coerente con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le disposizioni dell'art. 6 del TUE, le corrispondenti ipotesi di sottrazione a permesso di costruire e SCIA.


Contenuto della disposizione impugnata
La lett. b) del medesimo art. 4, comma 1, ricomprende tra gli interventi eseguibili senza la necessità di ottenere alcun titolo abilitativo, la rimodellazione del terreno anche per aree di sosta, nonché la realizzazione di intercapedini interamente interrate.


Motivi del ricorso
La disposizione si porrebbe in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 6, comma, 2, lett. c), TUE, poiché non prevede l'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori (CIL) e consentirebbe la realizzazione di intercapedini interamente interrate senza riprodurre il limite, previsto dal legislatore statale, della loro non accessibilità.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Le Regioni possono estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi “ulteriori” rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE, ma non possono differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA. L'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive ‒ al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi ‒ la natura di principio fondamentale della materia “governo del territorio”, in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari dell'ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le differenziazioni delle legislazioni regionali.
É precluso al legislatore regionale discostarsi dalla disciplina statale e rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, sia pure indiretto mediante denuncia.
É fondata anche la censura relativa alla inclusione nel regime della edilizia libera delle «intercapedini interamente interrate», senza che sia riprodotto il limite della loro accessibilità. L'accessibilità dell'intercapedine ne altera infatti la funzione da volume tecnico a vero e proprio vano utilizzabile anche ad altri fini. Anche in questo caso, il legislatore regionale ha individuato e liberalizzato un intervento edilizio “nuovo” e non semplicemente “ulteriore” rispetto alle previsioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.


 


Contenuto della disposizione impugnata
La lett. c) del medesimo art. 4, comma 1, comprende tra gli interventi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori ad un metro.


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe l'art. 6, comma 1, lett. b), TUE che limita i casi di attività edilizia libera  ai soli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche non comportanti la realizzazione di rampe o ascensori esterni.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 6, comma l, lett. b), TUE esclude gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che «comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni» dal regime dell'attività edilizia libera e l'art. 22 TUE prevede, tra gli interventi subordinati a SCIA, le opere di realizzazione di rampe, compresi i manufatti che alterino la sagoma. La norma regionale si pone in contrasto con tali previsioni, da considerare principi fondamentali della materia.


Contenuto della disposizione impugnata
La lett. d) del medesimo art. 4, comma 1, comprende tra gli interventi eseguibili senza necessità di alcun titolo abilitativo la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata violerebbe l'art. 6, comma 2, lett. e), TUE nella parte in cui non prevede  l'obbligo di presentare la CIL per gli interventi consistenti nella realizzazione di «aree ludiche senza fini di lucro» e di «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine».


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma statale subordina la medesima tipologia di interventi alla previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato; la previsione regionale non impone analogo onere formale. Il contrasto con la disciplina statale non è escluso dalla precisazione, contenuta nella norma regionale, che la realizzazione delle aree ludiche e delle opere di arredo non deve comportare «creazione di volumetria» e che da esse va esclusa la realizzazione «delle piscine». Anche l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE, deve essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie (ad esempio: spogliatoi e docce), sia la costruzione di piscine, in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera; ma questo non rileva quanto alla  circostanza che la norma regionale non subordina a CIL gli interventi in essa previsti, mentre tale subordinazione non può essere omessa, alla stregua di quanto previsto, come principio, dalla legge statale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
La lett. h) dell'art. 4, comma 1), comprende tra gli interventi eseguibili senza  necessità di ottenere alcun titolo abilitativo la realizzazione di opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, salvo non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino un incremento degli standard urbanistici.


 


Motivi del ricorso
La disposizione, in combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, esclude le opere elencate dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, ponendosi  in violazione dell'art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4, TUE che subordina gli interventi di manutenzione straordinaria alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (cd. CILA).


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), TUE, sono soggetti a CILA gli interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la rinnovazione o sostituzione di parti interne delle singole unità immobiliari e quelle esterne non strutturali. Pertanto, le corrispondenti categorie di opere prese in considerazione dalla disposizione impugnata, non essendo assoggettate né a comunicazione asseverata (CILA), né a comunicazione semplice (CIL) come previsto dalla normativa statale, si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Il contrasto con la norma statale non è escluso dal fatto che si tratta di interventi di minimo impatto, giacché nella disciplina statale gli indicati interventi di manutenzione straordinaria sono sempre soggetti a previa comunicazione, anche quando «non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o non implichino incremento degli standard urbanistici».


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 1, lett. l), riconduce all'attività di edilizia libera le opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché: non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento; siano interne al suo perimetro o area di pertinenza; non incidano sulle sue strutture.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata violerebbe i principi fondamentali della materia del «governo del territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto ricondurrebbe all'attività edilizia libera una serie di fattispecie che la normativa statale subordina a permesso di costruire, a SCIA, ovvero, a CIL.


 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
L'indiscriminata impugnazione di previsioni dal contenuto assai eterogeneo comporta la genericità e oscurità delle censure.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 1, lett. m) riconduce all'attività edilizia libera le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 6, comma 2, lett. e-bis, TUE che assoggetta a CILA sia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, qualora non riguardino le parti strutturali, sia le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice profilo. In primo luogo, non prescrive alcuna comunicazione preventiva per la realizzazione dei lavori individuati, come dispone invece la legge statale in materia; in secondo luogo, non rispetta le limitazioni previste dal legislatore statale che limita la possibilità di realizzare mediante CILA interventi sui fabbricati adibiti a esercizio di impresa ai soli casi in cui non interessino le parti strutturali, ovvero, modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, lett. c) e g), consente di realizzare mediante SCIA,  gli interventi di «ristrutturazione edilizia» (lett.c)) e di «demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi» (lett.g)).


 


Motivi del ricorso
Le disposizioni si porrebbero in contrasto sia con l'art. 10, comma l, lett. c), sia con l'art. 22, comma 3, lett. a), TUE che prevedono, tra gli interventi subordinati a permesso di costruire, quelli di ristrutturazione edilizia. Tali disposizioni costituiscono principi fondamentali in materia di «governo del territorio», afferenti al regime dei titoli abilitativi, la cui violazione porterebbe, di conseguenza, al contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Le previsioni contestate non contraddicono il regime edilizio dettato dal TUE. Precisamente, l'art. 10, comma l, lett. c), TUE, dispone che le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistono in interventi volti a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportano modifiche del volume o dei prospetti, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. In via residuale, sono soggetti invece a SCIA i restanti interventi di ristrutturazione cosiddetta “leggera”. L'art. 22, comma 3, TUE, si occupa invece di tre diverse tipologie di interventi edificatori quali la ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), TUE; gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati; gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Per la loro realizzazione si consente all'interessato di optare o per il permesso di costruire, o per la presentazione della DIA. La facoltà di scelta esaurisce i propri effetti sul piano prettamente procedimentale, mentre su quello sostanziale, penale e contributivo, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata per gli interventi soggetti a permesso di costruire.
La disposizione impugnata, specificando che sono soggetti a SCIA solo gli interventi non riconducibili al permesso di costruire, va interpretata nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera” che, ai sensi dell'art. 10, comma l, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 2, consente di realizzare mediante SCIA gli interventi di cui «all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001», ovvero, le opere di ristrutturazione edilizia, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, nonché gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano- volumetriche.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata, non rispettando la disciplina statale che subordina a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia, contrasterebbe sia con l'art. 10, comma l, lett. c), sia con l'art. 22, comma 3, lett. a), TUE, violando di conseguenza l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione “pesante”, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati dai piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati dai piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 22, comma 3, TUE che, per le medesime categorie di opere, prescrive il permesso di costruire o, in alternativa, la “super DIA”.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, comma 3, dispone che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla disposizione di principio contenuta all'art. 34, comma 2-ter, TUE, secondo cui non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta qualora non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.


 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
Le censure addotte risultano assertive e generiche e prive di adeguata motivazione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 9, comma 1, dispone che il comune possa autorizzare, a titolo temporaneo, interventi edilizi ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili.
L'art. 9, comma 2, prevede che l'autorizzazione del comune relativamente alle opere pubbliche, o di pubblico interesse, è valida per il periodo necessario alla loro realizzazione o recupero.
L'art. 9, comma 6, prevede la possibilità per i comuni di disciplinare mediante i propri strumenti urbanistici ulteriori attività oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe, in primo luogo, l'art. 7, comma 1, lett. b), TUE, che esenta le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale dal rispetto delle norme del titolo del TUE, a condizione che sia accertata la conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 383/1994. Contrasterebbe inoltre con l'art. 14, comma l, TUE, secondo cui non è consentito il rilascio di permesso di costruire in deroga per le attività produttive e, quindi, con l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, prevedendo  l'istituto del permesso di costruire “temporaneo”, introdurrebbe un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata contraddice, sotto molteplici aspetti, la disciplina delle opere pubbliche e di interesse pubblico previsto dall'art. 7 TUE.
Per le «opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale» e per le «opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici», oltre a non essere dovuto il contributo di costruzione, come previsto ai sensi dell'art. 17, comma 3, del TUE, non è necessario acquisire il permesso di costruire, né presentare la denunzia di inizio attività. La norma statale non prescrive quindi un titolo abilitativo per le opere pubbliche o di interesse pubblico ma le sottopone alla osservanza delle prescrizioni edilizie e urbanistiche, tramite un apposito procedimento di controllo disciplinato dal D.P.R. 383/1994. Pertanto, la disciplina impugnata, prevedendo per le medesime opere un atto di assenso “precario” non riconducibile ad alcuno dei “tipi” disciplinati dal TUE, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 14, comma 1, TUE, consente, solo in presenza di talune specifiche condizioni, il rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia.
L'autorizzazione temporanea introdotta dalla disposizione censurata contrasta con la disciplina statale del permesso di costruire in deroga, sotto i profili del procedimento, dei presupposti, delle finalità e degli effetti.
Il legislatore regionale ha quindi introdotto una deroga non consentita dalla disciplina statale, che costituisce principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio».


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art, 12 consente, al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente, l'inserimento di elementi strutturali finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio, prevedendo non solo che tali opere vengano escluse dal calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze, ma che anche il relativo titolo abilitativo possa essere rilasciato, ancorché in difformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli. Infine, si dispone la deroga all'applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 1444/1968, in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, per gli interventi in oggetto.


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» desunti dagli artt. 84 e 88 TUE, secondo i quali sarebbe riconosciuta solo al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, le leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche rientrano nell'ambito materiale «governo del territorio» e «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell'incolumità pubblica», entrambe di potestà concorrente, nelle quali spetta quindi allo Stato fissare i principi fondamentali.
Hanno valenza di «principio fondamentale» le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TUE che prevedono adempimenti procedurali, quando questi rispondono ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.
La disciplina statale che rimette a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TUE), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, vincolante anche per le Regioni. Anche l'art. 88 del TUE ‒ il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche ‒ esprime un principio fondamentale della materia
Non è consentito al legislatore regionale introdurre deroghe per l'inserimento di (peraltro non meglio precisati) «elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio».


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13 riconosce, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, la possibilità di recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché rispettosi di determinati parametri in materia di altezza (lett. a)) e rapporto illuminotecnico (lett. b)).


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata si porrebbe i contrasto con:
- l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. in materia di «ordinamento civile», in riferimento all'articolo 2-bis TUE, in quanto non prevede il rispetto della disciplina delle distanze minime stabilita dal D.M. 1444/1968;
- l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «governo del territorio», in relazione agli artt. 24 e 25 TUE, poiché disporrebbe «di consentire l'agibilità» derogando alla relativa disciplina di certificazione.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione impugnata non autorizza alcuna deroga alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici, ma fa anzi salvo il rispetto di tali parametri, in quanto l'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata prevede espressamente che «per quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente».
Esclude anche che la norma impugnata elimini l'obbligo di sottoporre a controllo, attraverso la prescrizione del certificato di agibilità, gli interventi di recupero dei sottotetti che possono comportare un sensibile rischio di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio o degli impianti in questione. La disposizione va interpretata nel senso che, dal punto di vista edilizio, il recupero dei sottotetti ‒ ove ne ricorrano i requisiti di igiene e salubrità ‒ consente di ottenere il certificato di agibilità.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l.r. Marche 17/2015: art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), h) e m); art. 6, comma 2; art. 9; art. 12. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma l, lett. c) e g); 13, comma l, lett. a) e b).