Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Lombardia, sulla istanza di sospensione della ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona il 2 novembre 2002.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Nel corso di un procedimento penale promosso da una associazione ambientalista, il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari il sequestro conservativo di alcune specie di fauna selvatica, precisando che il provvedimento valeva come divieto di caccia dei volatili indicati. Il gip non aveva ritenuto di convalidare il sequestro preventivo chiesto, ritenendo perdurante il divieto di prelievo venatorio ricavabile dalla disciplina comunitaria e nazionale.
Motivi del ricorso
Sostiene la Regione Lombardia ricorrente che, nel far ciò, il gip avrebbe in pratica disapplicato la legge regionale 18/2002, ledendo la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di caccia, come ora risulta dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La Regione Lombardia chiede sia l'annullamento dell'ordinanza (con ricorso notificato il 26 novembre 2001) sia la sua sospensione (istanza depositata il 13 dicembre 2002).
Decisione della Corte
La Corte rigetta l'istanza di sospensione della ordinanza del gip perché, a parte l'iter logico seguito, difetta il periculum in mora (essendo stata negata la convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero, non c'è nessuna misura preventiva in relazione alle specie cacciabili). L'atto non è idoneo produrre effetti pregiudizievoli.
Dichiarazione:
Il giudizio risulta tuttora pendente.