Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio» promosso dal TAR per l'Abruzzo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6, comma 2-bis stabilisce che, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della l.r. 78/1978, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, la Giunta regionale garantisce un contributo pari al cinquanta per cento della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe l'art. 10 Cost. in relazione all'art. 24, della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, nonché l'art. 38 Cost. che garantisce il diritto all'educazione alle persone inabili. Il condizionamento dell'erogazione del contributo per il servizio di trasporto degli studenti disabili a seconda delle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformerebbe l'onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, con il rischio che le scelte finanziarie possano divenire arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi in una illegittima compressione del diritto allo studio delle persone portatrici di handicap.
Decisione della Corte
Questione fondata
A livello nazionale, l'art. 38 Cost. sancisce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità attribuendo al legislatore il compito di predisporre gli strumenti idonei alla sua realizzazione ed attuazione. A livello internazionale, tale diritto è garantito dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni unite che impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di «un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati», tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza. La disposizione impugnata, lasciando incerto sia l'an che il quantum della misura della contribuzione regionale, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio di trasporto e di garantirne l'effettività, in base alle esigenze del territorio. L'indeterminata insufficienza del finanziamento condiziona e può avere già condizionato, l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell'art. 38, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della l.r. Abruzzo n. 78/1978 limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».