Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 «Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5, avente ad oggetto la gestione ed il reimpiego dei proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di residenza pubblica, prevede al:
- comma 3 l'obbligo per le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di impiegare l'ottanta per cento del ricavato per la manutenzione degli alloggi, nonché alla realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, disciplinati dalla Giunta regionale; di programmare l'utilizzo della parte residua dei proventi per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci;
- comma 5 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti di utilizzare gli stessi proventi «prioritariamente» per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, con facoltà di destinarne il venti per cento alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica.
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 47/2014, secondo il quale le risorse derivanti dalle alienazioni degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli istituti autonomi per le case popolari, devono essere destinate esclusivamente ad un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. La disposizione impugnata, nella parte in cui prevede la destinazione in via esclusiva dei proventi delle alienazioni, inciderebbe sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e sarebbe pertanto espressione della competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative all'edilizia residenziale pubblica.
Consentendo una destinazione delle suddette risorse diversa da quella prescritta dalla legge statale, le disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), Cost. e violerebbero, per i medesimi motivi, l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto la norma statale esprimerebbe principi fondamentali nelle materie di «coordinamento della finanza pubblica» e «governo del territorio».
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La genericità delle censure relative agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), Cost. implicano l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale.
Questione fondata
Il vincolo di destinazione esclusiva delle risorse derivanti dalla vendita dagli alloggi previsto all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 47/2014 è espressione di un principio fondamentale della materia concorrente di coordinamento della finanza pubblica, con il quale il legislatore statale esprime una scelta di politica nazionale di non depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni (sentenza 38/2016). Il vincolo di destinazione ha inteso inoltre fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari.
La norma censurata, permettendo agli enti di gestione di destinare il venti per cento delle risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi ad un diverso fine (art. 5, comma 3: ripianamento dei deficit finanziari; art. 5, comma 5: ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, di destinare la stessa quota alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica), si pone in contrasto con il principio di destinazione esclusiva delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.l. 47/2014 e, di conseguenza, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5 della l.r. Abruzzo 10/2015.