Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 «Disposizioni di adeguamento della normativa regionale».
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 20, comma 1, inserisce il comma 1-bis all'art. 5 della l.r. 15/1989 prevedendo che, in caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, tali opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate.
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost. in relazione all'art. 82 del d.P.R. 380/2001 che imporrebbe di adeguare alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in cui sia limitata l'accessibilità e la visibilità.
Decisione della Corte
Questione fondata
Richiamata la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui le disposizioni relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche attengono alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., la Corte rileva che la disposizione impugnata non solo invade l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia, ma apporta altresì alla stessa una significativa deroga. In particolare, con riferimento alla realizzazione di opere di «ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico», la norma regionale si limita a prescrivere che esse non devono determinare un «peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse», mentre la disposizione statale prevede l'obbligo generale di conformare le strutture immobiliari ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni barriera architettonica e garantire una maggiore tutela delle persone disabili.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 22 sostituisce il comma 1 dell'art. 6-bis della legge della l.r. 29/1983 e stabilisce l'esclusione, dalla preventiva autorizzazione sismica, degli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. m), Cost. in quanto le disposizioni in materia di SCIA ricadrebbero nella materia di legislazione esclusiva statale relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»; inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. n. 241/1990, la SCIA non si applicherebbe agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche;
- 117, terzo comma Cost., in quanto la norma impugnata si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia stabiliti dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001, secondo cui, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. Viene quindi ravvisata lesione delle materie di competenza legislativa concorrente «protezione civile» e «governo del territorio».
Decisione della Corte
Questione fondata
Richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale che riconduce le leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito di materia concorrente di «governo del territorio» e «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica». Secondo tale giurisprudenza, assumono valenza di «principio fondamentale» le disposizioni contenute nel Capo IV del d.P.R. 380/2001, rubricato Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. L'art. 94 del decreto citato va dunque qualificato come «principio fondamentale» della materia che trae il proprio fondamento dall'intento unificatore del legislatore statale di esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni soggette al rischio sismico attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia concorrente della protezione civile.
La norma impugnata, escludendo dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrasta con il principio fondamentale contenuto nell'art. 94 del d.P.R. 380/2001 e, di conseguenza, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della l.r. 12/2015.