Sentenza n.269 - deposito 15 2016

<p><em>Decadenza automatica dalla carica - buon andamento</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 «Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria» promosso dal TAR Calabria


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione interessata riguarda le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati di un'ampia serie di enti, pubblici o privati, controllati o partecipati dalla Regione, conferite, rinnovate «o comunque rese operative», anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, dagli organi di indirizzo politico regionale. Prevede in particolare che, se tali nomine sono effettuate nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, ed anche successivamente a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, i titolari decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.


 

Motivi del ricorso

 


 


Il previsto meccanismo di decadenza automatica della carica, anche detto spoil system, risulterebbe compatibile con i principi costituzionali solo se applicato ai dirigenti caratterizzati dai requisiti della “apicalità” dell'incarico e della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare. In assenza di tali requisiti, la normativa censurata pare in contrasto con gli artt.:
- 97 Cost. poiché la decadenza automatica del titolare dell'incarico  dirigenziale pregiudicherebbe il principio del buon andamento ovvero la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; sono inoltre sottratte al dirigente, dichiarato decaduto, le garanzie del giusto procedimento, poiché la rimozione risulterebbe svincolata dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti;
- 98 Cost., in particolare con il principio di imparzialità, in quanto ad una figura dirigenziale, tenuta a perseguire risultati ed obiettivi in veste neutrale, nell'espletamento di compiti di natura tecnico-gestionale, non si potrebbe applicare la disciplina della decadenza automatica della carica, prevista invece per quegli incarichi conferiti in considerazione della condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o della fedeltà personale nei suoi confronti;
- 3 e 97 Cost., dai quali si desume il principio del legittimo affidamento e della certezza nei rapporti giuridici, in quanto il meccanismo di decadenza automatica arrecherebbe un vulnus all'aspettativa di mantenimento dell'incarico legittimamente ottenuto da parte del relativo titolare, che potrebbe veder concludere il proprio rapporto di lavoro anzitempo, in assenza di violazione dei doveri d'ufficio o di inadempienze.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il principio di buon andamento della PA, previsto all'art. 97 Cost., è incompatibile con le disposizioni di legge che prevedono meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlate a valutazioni concernenti i risultati conseguiti durante la propria attività, ancorché tali meccanismi siano riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. Pertanto, la decadenza automatica di tali figure, a seguito del rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale, è da considerarsi illegittima qualora sussistano determinati presupposti, ovvero, le relative nomine richiedano il rispetto di specifici requisiti di professionalità, le funzioni abbiano in prevalenza carattere tecnico-gestionale ed i rapporti istituzionali con gli organi politici regionali non siano diretti, ma mediati da una molteplicità di livelli intermedi.
Nel caso di specie, il Presidente del consiglio di amministrazione di una società interamente partecipata dalla Regione è da considerarsi figura tecnico-professionale che, seppur nominata fiduciariamente, non risulta titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, nonché responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e di indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione. Egli non risulta inoltre collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi. In conclusione, la figura non rientra tra quelle alle quali, senza violare i principi di cui all'art. 97 Cost., possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell'avvicendarsi degli organi di indirizzo politico regionale.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. Calabria 12/2005.