Sentenza n.267 - deposito 15 2016

<p><em>Tutela dell'ambiente - iniziativa economica privata - VIA</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), n. 3), e 10, comma 5, della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale» promosso dal TAR Puglia


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), dispone, nel periodo finale, che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale, senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al citato articolo devono essere rinnovate.


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata violerebbe gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. s), Cost. poiché invaderebbe indebitamente la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», prevedendo un termine triennale dell'efficacia della pronuncia di esclusione della procedura di VIA in contrasto con la normativa statale che fissa un termine di cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA;
- 41 Cost. in quanto limiterebbe la libertà di iniziativa economica degli imprenditori interessati ad ottenere i permessi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, a fronte di cospicui investimenti economici, dovrebbero rispettare un termine temporale eccessivamente breve per la realizzazione dei propri progetti;
- 97 Cost.


 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
In riferimento all'art. 97 Cost., poiché il parametro costituzionale ritenuto violato è stato solo indicato senza enunciazione delle ragioni di contrasto tra la normativa censurata ed il parametro stesso.
Questione fondata
Le questioni di legittimità si pongono in un rapporto di compenetrazione che discende dal nesso funzionale tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative e il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica. La normativa statale che prevede il coinvolgimento dei privati è il risultato di una scelta politica programmatoria nella quale l'obiettivo di interesse generale, di realizzare impianti energetici alternativi, non è affidato esclusivamente alla mano pubblica, ma viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale.
E' costituzionalmente illegittima l'imposizione di condizionamenti e vincoli, ancorché di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali, in quanto l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore.
La disposizione regionale non può essere ricondotta alla facoltà delle Regioni di adottare livelli di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale. Nel caso in esame infatti risulta impossibile ipotizzare un miglioramento della tutela statale ad opera della norma regionale impugnata, per l'obiettiva assenza di una scala di valori idonea a consentire una comparazione, in termini qualitativi e quantitativi, tra la protezione ambientale assicurata dallo Stato e quella aggiunta dalla Regione.
La disposizione censurata, istituendo nuovi e non coordinati vincoli alla disciplina dello sfruttamento, nella fattispecie, dell'energia eolica, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione sia della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia dell'art. 41 Cost.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 10, comma 5, dispone che le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, debbano essere esaminate e definite dalla Regione.


 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura è inammissibile in quanto la disposizione viene menzionata nel dispositivo dell'ordinanza senza che nel corpo motivazionale della stessa sia articolata alcuna argomentazione in ordine alla sua rilevanza ai fini della decisione.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3) della l.r. Puglia 17/2007; l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge regionale.