Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 dispone misure per il contenimento delle spese degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, e fissa, a partire dall'esercizio finanziario 2015, il tetto massimo di spesa per il personale (non superiore a quella sostenuta nel 2014) e riduzioni di spesa, rispetto all'anno 2014, per l'acquisto di beni e servizi specificamente elencati. Stabilisce inoltre che la definizione esatta delle riduzioni per ciascun ente dovrà essere determinata attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale.
Motivi del ricorso
La disposizione troverebbe applicazione anche nei confronti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, venendo di conseguenza ad ostacolare l'operato – o si porrebbe comunque in contraddizione con le funzioni amministrative – del Commissario ad acta incaricato dell'adozione, tra gli altri, di interventi finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi. Si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191/2009 che vieta l'adozione da parte della Regione sottoposte a piano di rientro di nuovi provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro medesimo.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. In particolare, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191/2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della l. n. 311/2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure con essi incompatibili. Qualora poi si verifichi, come nel caso di specie, una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute anche mediante nomina di un commissario ad acta.
La disposizione censurata ostacola l'azione del commissario ad acta, il quale deve agire non solo in termini di contenimento quantitativo della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, ma anche di “razionalizzazione” dei medesimi secondo un disegno complessivo ed organico. Il fatto di demandare alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale il compito di determinare l'esatta entità delle riduzioni di spesa riguardanti ciascun ente rende manifesta una situazione di interferenza con le funzioni commissariali, potenzialmente idonea ad ostacolare l'obiettivo di risanamento.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5, comma 4, fissa, nelle more dell'accertamento del debito, nello stanziamento di un preciso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e stabilisce il conseguente blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio.
Motivi del ricorso
La disposizione interferisce con le scelte commissariali, nel cui ambito rientra l'adozione dei provvedimenti necessari al riassetto delle rete di assistenza territoriale, e quindi anche l'art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191/2009 che vieta l'adozione, da parte della Regione sottoposta a piano di rientro, di nuovi provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro medesimo.
Decisione della Corte
Questione fondata
Anche le disposizioni contenute all'art. 5, comma 4, interferiscono con il mandato del commissario ad acta poiché, individuando un limite massimo all'assunzione di obbligazioni verso terzi e il blocco delle procedure di accreditamento, nella realtà consentono di seguitare ad ampliare il novero dei soggetti accreditati fintanto che le relative spese non eccedano la disponibilità del bilancio, come quantificata nella unità previsionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della l.r. Calabria 11/2015.