Sentenza n.265 - deposito 15 2016

<p><em>Tutela della concorrenza - servizi locali di trasporto non di linea su strada</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14 «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 1 inserisce nella l.r. 24/1995 l'art. 1- bis in virtù del quale il servizio di trasporto di persone che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo di tali servizi dagli artt. 85 e 86 del d.lgs. 285/1992.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione impugnata violerebbe gli articoli:
- 117, primo comma, Cost. in quanto la potestà legislativa regionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo tra i quali è presente il principio della concorrenza che consente condizionamenti del mercato solo se strettamente necessari e concretamente idonei al perseguimento di uno scopo di interesse pubblico;
- 117, secondo comma, lett. e), Cost. poiché la disposizione, pur se in linea con la l. n. 21/1992, ostacola lo sviluppo del mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada, ponendo una barriera all'ingresso di offerte innovative rese possibili dalle nuove tecnologie.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione inammissibile
La censura riferita all'art. 117, primo comma Cost. è inammissibile in quanto non sussiste la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri in ordine alle disposizioni costituzionali ritenute violate, e inoltre le argomentazioni addotte risultano generiche.


 


Questione fondata
Definire quali soggetti sono abilitati ad offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica, in quanto si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra gli operatori economici nel relativo mercato. Tale profilo rientra nella nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, che comprende sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, sia le misure di promozione che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.
Il legislatore competente si deve fare tempestivamente carico delle nuove esigenze di regolamentazione riguardo ad alcune modalità di trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche.
La disposizione censurata è illegittima in quanto tocca un profilo attinente alla concorrenza, rientrante nella competenza legislativa  esclusiva dello Stato.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Piemonte 14/2015.