Sentenza n.253 - deposito 25 2016

<p><em>Farmaci invenduti - tutela della salute - ordinamento civile</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 «Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti».


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


 


 


La disposizione contiene norme volte alla promozione di interventi di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti e include tra i beni invenduti «i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale».


 

Motivi del ricorso

Viene ravvisata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina delle condizioni di commerciabilità dei farmaci, del loro utilizzo e della loro destinazione, nonché delle eventuali ipotesi di ritiro dal commercio, atterrebbe ai principi fondamentali della legislazione in materia di tutela della salute, rimessi alla potestà legislativa dello Stato (d.lgs. n. 219 del 2006, che regola le ipotesi di ritiro dal commercio dei medicinali potenzialmente dannosi per la salute e stabilisce i casi in cui l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) può disporre la sospensione, la revoca o la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco e quelli in cui può vietare la vendita e l'utilizzazione del farmaco o disporne il ritiro dal commercio o il sequestro).
La disposizione regionale impugnata contrasterebbe anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché eventuali ulteriori ipotesi di ritiro dal mercato, diverse da quelle giustificate per motivi di tutela della salute, «inciderebbero sulla libertà di iniziativa economica dei produttori e degli altri soggetti interessati e, di conseguenza, interverrebbero in materia di “ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato».
Essa sarebbe, infine, lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», poiché interferirebbe con le funzioni che la disciplina statale affida all'AIFA.

Decisione della Corte

 


 


Cessazione della materia del contendere
Successivamente alla proposizione del ricorso, è stata approvata la l.r. 26/2015, che ha tra l'altro disposto, all'art. 64, comma 1, l'abrogazione della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 12/2015. La disposizione censurata è stata, dunque, interamente abrogata.
Inoltre, la disposizione è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 10 luglio al 23 dicembre 2015) e comunque non era di immediata applicazione, ma prevedeva l'approvazione di un regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale, sentita la consiliare competente, regolamento che non risulta, allo stato, approvato. Se ne può dedurre che, nel periodo di vigenza della disposizione impugnata, nessun progetto di valorizzazione e recupero dei beni invenduti ha potuto avere ad oggetto prodotti farmaceutici o parafarmaceutici.
Sussistono quindi entrambi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere (lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione).


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. Piemonte 12/2015.