Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione introduce nella l.r. Abruzzo 2/2008, dopo l'art. 1, l'art. 1.2.
Il comma 1 dell'art. 1.2 prevede che le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti sono localizzate nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sono minori.
Motivi di censura
La previsione comporterebbe le predeterminazione dell'esito negativo delle istanze di autorizzazione eventualmente proposte dai soggetti interessati per la localizzazione di centrali di spinta, in aree diverse da quelle industriali, con conseguente superamento dei limiti imposti al potere normativi regionale, in contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere h), m) e s), della Cost.; viene ravvisa anche lesione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientrerebbe nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali relative alla localizzazione e alla realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, anche se collocate in zone sismiche, vanno ricondotte alla competenza legislativa concorrente nelle materie della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e del «governo del territorio», parimenti rientranti nel terzo comma dell'art. 117 Cost.
La legge n. 239 del 2004 ha ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.
La giurisprudenza ha anche fissato il principio secondo cui è, in linea generale, precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi.
La pluralità di interessi e di competenze trova la sua composizione nell'intesa espressamente prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, che costituisce lo strumento necessario ai fini dell'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti, inclusa la rete dei gasdotti.
La centralità dell'intesa, quale espressione di leale collaborazione, esclude che ciascuna delle parti possa adottare misure che impediscano a priori il suo raggiungimento.
La norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» espressi dall'art. 1, comma 4, della legge n. 239 del 2004 e dall'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 2 dell'art. 1.2, pur facendo salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, prevede che la Regione stabilisce le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione d'esercizio.
Motivi di censura
Viene ravvisata violazione della normativa nazionale in materia di determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio e distribuzione dell'energia dello Stato, da considerare principi fondamentali in materia energetica, e quindi violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s), e terzo comma, Cost.
Viene ravvisata anche violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento e dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata.
Decisione della Corte
Questione fondata
Affidando alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, la disposizione si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato della «determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia», fissata dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 239 del 2004, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
La riserva prevista dalla normativa statale risponde alla necessità di salvaguardare l'uniformità delle soluzioni tecniche, la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Abruzzo 13/2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, nella l.r. Abruzzo 2/2008.