Sentenza n.248 - deposito 25 2016

<p><em>Accesso alle pubbliche amministrazioni - buon andamento</em></p>

 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8», promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata prevede che, nel caso di “volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola, il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria”.

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione andrebbe ad instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost., in quanto non precisa i requisiti che dovrebbero avere le procedure d'accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l'eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione regionale. Inoltre, le norme regionali non forniscono alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione.
La norma consentirebbe la migrazione dal settore privato a quello del pubblico impiego (alle dipendenze della Regione Calabria) anche in mancanza del previo espletamento di un pubblico concorso o di una procedura selettiva tendenzialmente equipollente.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La regola costituzionale della necessità del pubblico concorso sancita dall'art. 97 Cost. per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici.
Nel caso in esame, è pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art. 10, comma 2, della l.r. Calabria 19/1999 (come interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della l.r. 15/2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost.; non può infatti bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della l.r. Calabria 19/1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 22/2007.