Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto e dal Governo della Repubblica di alcuni articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 44 della legge provinciale prevede che i sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni del bacino imbrifero dell'Adige siano versati alla Provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali.
Motivi del ricorso
La Regione Veneto afferma che il decreto legislativo 463/1999 ha delegato alle Province autonome l'esercizio di funzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il decreto avrebbe conferito alla Provincia autonoma una potestà legislativa di tipo concorrente in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. La delega si riferisce solo alla funzione concessoria di derivazioni di acque pubbliche, non alla modalità di riscossione dei canoni, né alla misura dei sovracanoni spettanti ai Comuni e ai loro consorzi compresi nel bacino imbrifero montano.
... e del controricorso
Secondo la Provincia, canoni e sovracanoni sarebbero assimilabili, trattandosi in entrambi i casi di proventi derivanti dalla utilizzazione delle acque pubbliche, materia che, per la clausola di estensione contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/3001, sarebbe ormai di potestà esclusiva della Provincia.
Decisione della Corte
La Corte espone tutti gli aspetti di diversità tra disciplina del canone e disciplina del sovracanone (sotto il profilo del destinatario, della destinazione e della natura giuridica).
Poiché il sovracanone è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta a fini di solidarietà, non correlata alla utilizzazione delle acque pubbliche, esso costituisce elemento della finanza comunale.
In materia di finanza locale, le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono di una potestà legislativa di tipo concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, limite che sussiste anche dopo la riforma costituzionale, in quanto la disciplina dei sovracanoni rientra nella materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, comprese dall'art. 117 terzo comma tra le materie di potestà concorrente.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19/2001.