Sentenza n.243 - deposito 22 2016

<p><em>Materia elettorale</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)» promosso dal TAR Calabria.


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 1, comma 1, lett. a) prevede la soppressione dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della l.r. n. 1/2005 («Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale»), che  faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione impugnata violerebbe gli artt.:
- 123 Cost. in relazione all'art. 18 della l.r. n. 25/2004 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza;
- 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie nelle quali coloro che sono stati nominati a tempo a ricoprire determinati uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori;  con specifico riferimento ai Consigli regionali, ha precisato che la prorogatio non incide sulla durata del mandato, ma riguarda l'esercizio dei poteri del Consiglio  regionale nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, del mandato e l'entrata in carica del nuovo organo eletto.
Sul piano normativo, la l. cost. 1/1999 attribuisce agli statuti regionali la definizione della forma di governo e la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia della Costituzione, e l'art. 122 Cost. attribuisce al legislatore regionale la disciplina del sistema elettorale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, che fissa anche la durata degli organi elettivi. Si può quindi affermare che in tema di prorogatio sussiste una vera e propria riserva di statuto.
Nella specie, lo statuto regionale prevede la proroga dei poteri del precedente Consiglio sin quando non sono completate le operazioni di proclamazione egli eletti, ma non specifica nulla riguardo ai poteri del Consiglio regionale durante la prorogatio, fermo restando il principio generale secondo cui, in tale fase, i consigli regionali, in qualità di organi prossimi alla scadenza, possono esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili.
Nel caso di specie, la disposizione impugnata è stata adottata non solo durante il periodo di prorogatio, ma soprattutto al fine di conformarsi ad un precedente ricorso governativo intervenendo tuttavia, oltre che sulle disposizioni direttamente censurate in precedenza, anche su norme estranee alla controversia come il riferimento all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1/99, contenuto nell'art. 1, comma 2, della l.r. 1/2005.
La disposizione censurata ha dunque soppresso l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente in assenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento legislativo in periodo di prorogatio, violando di conseguenza l'art. 123 Cost. in relazione all'art. 18 dello Statuto.
Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Calabria n. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1/999, anziché al solo ultimo periodo di tale articolo.