Sentenza n.242 - deposito 22 2016

<p><em>Tassa automobilistica - marchi - stanziamenti</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 «Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 2 esenta, a determinate condizioni, dalla tassa automobilistica «ordinaria» gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria». 


 


Motivi del ricorso
La disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, della Costituzione poiché la tassa automobilistica sarebbe un tributo proprio derivato delle Regioni che ne incamerano il gettito, ma potrebbero disciplinarlo solo entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 68/2011. Le Regioni non potrebbero quindi modificarne il presupposto o introdurre nuove casi di esenzione per i veicoli indicati, poiché tale competenza apparterrebbe esclusivamente alla competenza legislativa statale.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La Corte, richiamata la propria giurisprudenza secondo cui i limiti di manovrabilità imposti alla legge regionale concernono anche le esenzioni della tassa automobilistica permesse solo nei termini stabiliti dalla legge statale, afferma che un intervento sull'esenzione della tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale ed incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 49 demanda alla Giunta regionale il compito di registrare e promuovere i marchi collettivi di qualità, di proprietà della Regione, istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, per valorizzare il patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio veneto, e dispone a tal fine uno stanziamento di fondi.


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt.:
- 117, primo comma, Cost., in materia di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE da parte del legislatore regionale, in quanto la misura prevista avrebbe un effetto equivalente alla restrizione all'importazione, vietata dagli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- 120, primo comma, Cost., poiché ostacolerebbe la libera circolazione delle merci sul territorio nazionale. 


Decisione della Corte
Questione non fondata
L
a Corte ricorda che è preclusa alla legge regionale l'istituzione ex novo di marchi che attestino contestualmente la qualità e l'origine geografica dei prodotti, ma non l'attribuzione alla Giunta del compito di curare la registrazione, la promozione, nonché il reperimento delle risorse economiche necessarie, volti a favorire l'utilizzo di marchi già esistenti, come nel caso di specie. L'eventuale contrasto del marchio con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero perciò da imputare alla legislazione sulla cui base lo stesso è stato istituito e non alla norma impugnata.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 69 prevede che le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del d.l. 35/2013 sono comunque garantite anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale, allocate quali spesa sanitaria corrente.


 


Motivi del ricorso
La Regione avrebbe già avuto accesso alle anticipazioni di liquidità assicurate dallo Stato per pagare i debiti pregressi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 35/2013 e avrebbe dunque già individuato idonee e congrue misure di copertura, soggette al controllo del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali. La normativa censurata distrarrebbe dunque risorse dal finanziamento del servizio sanitario, destinate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, «con ciò intervenendo sulle coperture già adottate e positivamente verificate ai fini della sottoscrizione dei contratti di prestito».  Verrebbe così introdotto un onere a carico del Servizio sanitario nazionale senza indicazione della copertura, con conseguente violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
La disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 17/2015 e non ha trovato applicazione medio tempore.

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r.Veneto 6/2015; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49; cessata la materia del contendere riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69.