Sentenza n.239 - deposito 11 2016

<p><em>Esercizi commerciali - tutela della concorrenza</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, 18 e 45 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 «Codice del commercio»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 9, comma 4, interviene nell'ambito degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, stabilendo che la Regione e i comuni promuovano “accordi volontari” fra gli operatori volti a garantire il rispetto e l'attuazione delle disposizioni in materia di sostegno della maternità e paternità (di cui alla l. 53/200) e di coordinamento dei tempi della città, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti (art. 50, comma 7, d.lgs 267/2000«TUEL»).
L'art. 13, comma 7, lett. c), stabilisce che il progetto di valorizzazione commerciale, elaborato d'iniziativa del comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali, può prevedere interventi in materia di orari d'apertura.


 


Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della concorrenza», in quanto regolano una variabile concorrenziale, quale è quella degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, che non sono sottoposti a «vincoli e prescrizioni» ai sensi dell'art. 31 del d.l. 201/2011. In particolare, l'art. 9, comma 4, promuovendo esplicitamente accordi tra operatori volti a creare un coordinamento consapevole su una variabile concorrenziale come gli orari degli esercizi commerciali, legittimerebbe intese restrittive della concorrenza, vietate dall'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE, violando di conseguenza anche l'art. 117, primo comma Cost., per contrasto con gli obblighi assunti nei confronti dell'Unione europea.


Decisione della Corte
Questione fondata
Le norme censurate si pongono in contrasto con il divieto di regolare, direttamente o indirettamente, gli orari delle attività commerciali ritenute «senza limiti e prescrizioni» da parte del legislatore statale ai sensi dell'art. 31 del d.l. 201/2011, che deve essere inquadrato nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva dello Stato. Sono di conseguenza illegittime le disposizioni regionali che regolano gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l'espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella normativa statale.
Questione inammissibile
La censura dedotta in relazione alla violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione risulta generica e priva di un'argomentazione di merito a sostegno del vulnus lamentato.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13, comma 7, lett. a), stabilisce che i comuni elaborano, in accordo con i soggetti pubblici e i privati interessati, con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e dei sindacati, progetti di valorizzazione commerciale, che possono anche prevedere il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici.


 


Motivi del ricorso
La disposizione reintrodurrebbe limitazioni già abrogate dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», violando di conseguenza l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., segnatamente ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. d), d.l. 201/2011 e dell'art. 3, comma 9 lett. f), del d.l. 138/2011, che vietano le limitazioni alla commercializzazione di determinati prodotti.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata risulta letteralmente in contrasto con l'art. 34, comma 3, lett. d), d.l. 201/2011, secondo cui sono abrogate le restrizioni concernenti il «divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti» e con l'art. 3, comma 9 lett. f), del d.l. 138/2011,  secondo il quale tra le restrizioni abrogate è compresa ogni «limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti». Tali disposizioni statali, dettate per evitare restrizioni alla libera concorrenza e discriminazioni concorrenziali tra operatori, rientrano nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». La disposizione regionale censurata, mantenendo tale tipo di restrizioni, risulta in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17, comma 3, subordina ad autorizzazione commerciale l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita o l'ampliamento della superficie di una “media”  o “grande struttura di vendita”.
L'art. 17, comma 4, prevede che per i “centri commerciali” e per le “aree commerciali integrate” l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie necessitino di autorizzazione per l'intero centro e di autorizzazione o SCIA, a seconda della dimensione, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro medesimo.


 


Motivi del ricorso
L
e disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con:
- i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art. 17, della l. 241/1990, secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, nonché della normativa statale, che ha abolito le autorizzazioni espresse, con la sola esclusione degli interessi pubblici più sensibili relative ai servizi nel mercato interno, indicati dalla Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni statali in materia di SCIA costituiscono, secondo la giurisprudenza costituzionale, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per cui la loro violazione determina un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva in via esclusiva alla competenza dello Stato la legislazione in materia. Sotto altro profilo, la trasgressione delle norme di liberalizzazione verrebbe ad alterare le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione di un provvedimento autorizzatorio, per di più avente contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente sia i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art. 19 della l. 241/1990, secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale, sia gli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201/2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea. Risultano dunque violati gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e m) della Costituzione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18 stabilisce che i comuni devono individuare, nei loro strumenti urbanistici, le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali e prevedere altresì che l'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 sia consentito solo in aree con profilo urbanistico idoneo e oggetto di piani urbanistici attuativi.


Motivi del ricorso
La predeterminazione con legge regionale di nuovi divieti di localizzazione, avulsa da una verifica territoriale o da forme di coinvolgimento e partecipazione popolare nelle forme del giusto procedimento, non potrebbe essere compresa nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ma determinerebbe un limite allo sviluppo del commercio condizionando l'insediamento di nuove attività, in contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Direttiva n. 2006/123/CE. Dalla normativa statale si ricaverebbe infatti il principio secondo cui nel nucleo essenziale delle libertà economiche rientrerebbe quella di localizzare le attività commerciali senza divieti e limiti preventivi, così da consentire il pieno svolgimento della concorrenza tra gli operatori.
La normativa regionale, ponendosi in contrasto con tali disposizioni, violerebbe la libertà economica degli operatori (artt. 3 e 41 Cost.), l'interesse alla riduzione al minimo dei vincoli amministrativi (rilevante ex art. 97 Cost.) e, infine, quelle sulla competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e).


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011 consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali», purché ciò avvenga «senza discriminazioni tra gli operatori» e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale ha salvaguardato ai sensi della normativa statale, a condizione che la zonizzazione commerciale non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del «dimensionamento della funzione commerciale» e dell'«impatto socio-economico», siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale.
Questione inammissibile
Le censure relative alla violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., nonché dell'art. 1 della l. n. 27/2012 risultano meramente assertive e generiche.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 45 stabilisce che i nuovi impianti di distribuzione del carburante devono essere dotati di almeno un prodotto ecocompatibile GPL o metano, «a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi».


 


Motivi del ricorso
La disposizione contrasterebbe sia con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di «tutela della concorrenza», sia con l'art. 117, primo comma Cost., per mancato rispetto degli obblighi assunti da parte del legislatore regionale nei confronti dell'Unione europea, in quanto introduce una barriera all'accesso al mercato della distribuzione di carburanti in rete. La norma imporrebbe infatti un obbligo asimmetrico, gravante esclusivamente sugli operatori nuovi entranti, di fornire un prodotto eco-compatibile, prevedendo come eccezione la possibilità di dimostrare che ottemperare a tale obbligo determini ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e sproporzionati, in modo da far ricadere l'onere probatorio sul richiedente.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 17, comma 5, del d.l. 1/2012 pone come regola a tutela della concorrenza la libertà d'iniziativa da parte dei singoli distributori stabilendo, solo in via eccezionale, la possibilità di imporre obblighi asimmetrici, ancorché subordinati al rispetto della proporzionalità. Inoltre, la normativa statale fa ricadere l'onere della prova riguardante l'eccessiva onerosità dell'adempimento sull'Ente che rilascia l'apposita autorizzazione e non sul richiedente come invece previsto dalla normativa regionale impugnata. Richiama la sentenza 105/2016, su norma analoga della Regione Lombardia, che introduceva l'obbligo anche per gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti, ma in ristrutturazione, di dotarsi di un impianto ecocompatibile, individuando come criteri determinanti la legittimità costituzionale della norma il fatto che la disposizione regionale presenti margini di flessibilità o caratteri che denotino la transitorietà del vincolo. La disposizione censurata nel caso di specie non risponde a tali requisiti ed è quindi da considerare costituzionalmente illegittima.

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della l.r. Puglia 24/2015; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18.