Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 3 giugno 2014, n. 393 «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lett. c) introduce il comma 4-ter all'art. 35 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), prevedendo che la sospensione dall'incarico del consigliere regionale nominato assessore comporti il temporaneo affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Motivi del ricorso
La previsione sarebbe in contrasto con:
- l'art. 122, comma 1, Cost. poiché inciderebbe sulla materia elettorale, rispetto alla quale non residuano margini di determinazione per l'autonomia statutaria regionale;
- l'art. 67 Cost., per violazione del divieto di mandato imperativo, in quanto il meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l'esercizio delle funzioni del consigliere-assessore al primo dei candidati non eletti della stessa lista determinerebbe la revocabilità del consigliere supplente da parte del supplito, ove questo cessi dalle funzioni di assessore.
Decisione della Corte
Estinzione del processo
Trascorsi tre mesi senza che fosse stata presentata domanda di referendum confermativo, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge n. 18/2014 («Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 − Statuto della Regione Calabria») ed ha adottato un atto di annullamento parziale dell'atto di promulgazione della medesima legge di revisione statutaria, limitatamente alla lettera c) dell'art. 2, comma 1 impugnato.
La disposizione censurata è poi stata definitivamente abrogata dalla legge della Regione Calabria n. 15/2015 («Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Statuto della regione Calabria») e non ha mai trovato applicazione medio tempore.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia delle parti per il venir meno delle ragioni dell'impugnazione.