Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 «Disposizioni di adeguamento della normativa regionale»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6, comma 3, modifica l'art. 6, comma 2, secondo trattino, della l.r. 16/2008 («Disciplina dell'attività edilizia»), includendo nella nozione di manutenzione ordinaria l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti tecnologici o di elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria ed eliminando l'inciso secondo cui i medesimi interventi rientravano nella manutenzione ordinaria solo se non comportanti opere edilizie.
L'art. 6, comma 8, secondo trattino, modifica l'art. 21, comma 1, della l.r. 16/2008, assoggettando al regime di edilizia libera, ovvero a quell'attività non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria, né a SCIA, l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie ancorché interrate.
L'art. 6, comma 11, terzo trattino, modifica l'art. 21-bis, comma 1, della l.r. 16/2008, escludendo le opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale dall'ambito di applicazione della SCIA, cui erano prima subordinate.
Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate violerebbero l'art, 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio» contenuti nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A» altrimenti detto TUE). In particolare, gli interventi previsti non sarebbero riconducibili ai lavori di “manutenzione ordinaria” disciplinati ai sensi dell'art. 3 TUE, né sarebbero identificabili con gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), TUE. Per effetto di tale illegittima qualificazione, la realizzazione delle opere di cui alla disposizione regionale verrebbe inclusa tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente, senza nemmeno l'onere della previa comunicazione di inizio attività, ponendosi così in contrasto con la normativa TUE.
Decisione della Corte
Questione fondata
Con riferimento alla installazione di impianti tecnologici, la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio». Al legislatore regionale non è precluso esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali; tale esemplificazione però, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel TUE. L'art. 6 TUE identifica le categorie di interventi edilizi c.d. “liberi”, ovvero non condizionati al previo ottenimento di un assenso da parte dell'amministrazione, distinguendo le attività libere, per le quali l'interessato è del tutto esonerato da oneri (art. 6, comma 1); le attività libere per le quali viene prescritta una comunicazione dell'interessato (art. 6, comma 2) e le attività libere che richiedono una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, cosiddetto cila (art. 6, comma 4). In particolare, nel novero delle attività completamente deformalizzate, l'art. 3, comma 1, lett. a), del TUE include «gli interventi di manutenzione ordinaria», definiti come «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
La normativa impugnata, non si limita a considerare l'integrazione o il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici già esistenti, ma include, con l'espressione «installazione», anche la realizzazione di nuovi impianti (sia pure non comportanti la creazione di volumetria), ponendosi così in contrasto con la disciplina del TUE che assoggetta quest'ultima tipologia di intervento al regime della cila (comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato) o della SCIA, secondo la consistenza del manufatto.
Con riferimento alle opere di arredo urbano e privato di natura pertinenziale, occorre verificare se il legislatore regionale, nel precisare l'ambito riservato all'attività edilizia libera, si sia mantenuto nei limiti di quanto gli è consentito. Il legislatore regionale può infatti estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la disposizione regionale, includendo nel novero delle attività edilizie libere l'installazione di opere di arredo privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, non abbia esteso i casi di attività edilizia libera ad un'ipotesti integralmente nuova. Si tratta dunque di opere assimilabili a quelle previste dall'art. 6, comma 6, del TUE, che alla lettera e) considera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La legge regionale appare anzi più restrittiva perché precisa, a differenza della normativa statale, che tali opere non possono comportare creazione di volumetria.
Però, mentre l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE subordina gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» alla previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al comune, la disposizione regionale accomuna la disciplina dell'arredo su area pertinenziale e di quello sugli spazi “scoperti” dell'edificio, ma non impone per il primo lo stesso onere formale.
Le Regioni possono estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi “ulteriori” rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila. L'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive ‒ al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi ‒ la natura di principio fondamentale della materia del «governo del territorio», in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari dell'ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le differenziazioni delle legislazioni regionali. Essendo precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, neppure indiretto mediante denuncia, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6 limitatamente ai commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 6, modifica l'art. 18, comma 1, della l.r. 16/2008, consentendo di derogare alla normativa statale in materia di distanza degli edifici in caso di interventi di recupero dei sottotetti esistenti al fine di permettere il rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente.
Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. in quanto consentirebbe interventi edilizi puntuali, in deroga alla normativa statale, in materia di distanze e invaderebbe così la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e quindi attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Il punto di equilibrio è stato a questo riguardo rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che la Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ammettendo distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo a condizione che esse siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».
La disposizione regionale impugnata, non affidando l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici» e non essendo funzionale ad un «assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio», riferisce la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici, con la conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», in violazione del limite dell'«ordinamento civile» assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 11, secondo trattino, sostituisce l'art. 21-bis, comma 1, lett. e), della l.r. 16/2008, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno.
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 10, comma 1, lett. c), TUE, il quale prevede che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire gli “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”.
Tale contrasto comporterebbe la violazione sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le norme relative a titoli abilitativi contenuti nel TUE, costituiscono principi fondamentali di diritto ricompresi nella materia di «governo del territorio», sia dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. perché le norme statali sulla SCIA attengono alla materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».
Decisione della Corte
Questione fondata
Viene ravvisato contrasto con l'art. 10, comma 1, lett. c), TUE, costituente principio fondamentale della materia «governo del territorio», il quale prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche dei prospetti sono assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lett. a), TUE); la modifica dei prospetti (ovvero del fronte o della facciata) comporta infatti inevitabilmente una modifica all'«esterno» dell'edificio.
Si ritiene assorbito il profilo di contrasto della normativa impugnata con l'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 15, modifica l'art. 23, comma 1, lett. b), l.r. 16/2008, assoggettando a comunicazione di inizio lavori e a DIA “obbligatoria” gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso dei beni immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili.
Motivi del ricorso
La norma impugnata contrasterebbe con l'art. 10, comma 1, lett. c), TUE, il quale assoggetta a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lett.a), TUE) la suddetta tipologia di interventi edilizi.
Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione di DIA “obbligatoria” come modello procedimentale sostitutivo del permesso di costruire, anziché come modello alternativo, come previsto dal TUE, rappresenta un disallineamento non consentito della disciplina regionale rispetto a quella statale. La facoltà conferita dal legislatore statale al privato di chiedere il permesso di costruire o di presentare, alternativamente, denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 22, comma 3, TUE, ricade nella disciplina dei titoli abilitativi e quindi tra i principi fondamentali della materia concorrente del «governo del territorio».
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 20, modifica l'art. 38, comma 1, della l.r. 16/2008, assoggettando a contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano un incremento del “carico urbanistico”, o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti ad un aumento della superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari.
L'art. 6, comma 21, primo trattino, modifica l'art. 39 della l.r. 16/2008, esonerando dal contributo di costruzione determinati interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari, anche se comportanti la mera eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati.
Motivi del ricorso
Le disposizioni contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 4, TUE, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 6, comma 2, lett. a, TUE), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione sia commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. La disciplina statale condiziona dunque l'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione all'aumento del carico urbanistico e della superficie agibile, prescindendo da limiti di aumento della superficie calpestabile o dal numero di unità immobiliari soggette a frazionamento o accorpamento come previsto nella normativa censurata. Inoltre, prevedendo una soglia al di sotto della quale gli interventi sarebbero esonerati dal contributo, la disposizione impugnata introdurrebbe ipotesi di esonero non contemplate dalla legislazione statale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Gli interventi, qualificati genericamente dal legislatore regionale come «interventi sul patrimonio edilizio esistente», possono rientrare nella nozione di «manutenzione straordinaria», come definita agli artt. 3, comma 1, lettera b), e 6, comma 2, lettera a) del TUE, o in quella di «ristrutturazione edilizia», come definita dall'art. 3, comma 1, lettera d) del TUE. La disciplina statale in materia prevede per la prima, ove ricorrano i presupposti dell'art. 17, comma 4, del TUE, una riduzione del contributo alla sola parte corrispondente alla incidenza delle opere di urbanizzazione, e per la seconda la regola del pagamento del contributo per intero, salvi casi particolari di esonero.
Le fattispecie di esonero introdotte dalle norme regionali impugnate vanno al di là di queste ipotesi contrastando con i principi fondamentali della materia. L'onerosità del titolo abilitativo «riguarda infatti un principio della disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica “governo del territorio”» e anche le deroghe al principio, in quanto legate a quest'ultimo da un rapporto di coessenzialità, partecipano della stessa natura di principio fondamentale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 21, secondo trattino, modifica il comma 2-bis dell'art. 39 della l.r. 16/2008, stabilendo che gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportino un aumento del “carico urbanistico” determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento.
Motivi del ricorso
La normativa violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 4, TUE nei termini sopradedotti, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., in merito ai canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione, in considerazione della eccessiva gravosità degli oneri economici imposti agli interessati da parte dell'art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino l.r. 12/2015.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Sebbene l'art. l7, comma 4, del TUE assoggetti a contributo di costruzione, sia pur in misura ridotta, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'articolo 6, comma 2, lett. a), se comportanti aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile, la disposizione regionale si limita a quantificare il presupposto impositivo dell'aumento di carico urbanistico, stabilendo che esso ricorra quando vi sia un incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie.
Così facendo, la legge regionale non invade l'ambito della normativa di principio, in quanto si limita a introdurre una più precisa quantificazione dei presupposti applicativi della disposizione statale. Il principio fondamentale della materia che quest'ultima esprime, ossia la riduzione della contribuzione per le opere di manutenzione straordinaria comportanti un aumento del carico urbanistico, resta salvo, risultando solo precisata, nella norma regionale, la nozione di aumento del carico urbanistico.
Questione inammissibile
Le censure formulate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., risultano generiche e prive di un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati.
Motivi del ricorso
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l.r. Liguria 12/2015: art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino; art. 6, comma 6; art. 6, comma 11, secondo trattino; art. 6, comma 15; art. 6, commi 20 e 21, primo trattino; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 21, secondo trattino.