Sentenza n.228 - deposito 24 2016

<p>&nbsp;<em>Ordinamento civile - cave</em></p>

 


 Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 » promossi in via principale dal Governo e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 32, comma 2, dispone che, al fine di provvedere ai conseguenti adempimenti della normativa regionale, i Comuni di Massa e Carrara debbano procedere alla ricognizione degli agri marmiferi, appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, nonché dei «beni estimati», di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina dell'1 febbraio 1751.

Motivi del ricorso

 


La disposizione impugnata violerebbe:
- l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto includerebbe i «beni estimati» nell'ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che tali beni siano oggetto di proprietà privata; la previsione violerebbe dunque la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile»;
- l'art. 117, comma 3, Cost., perché nella materia del «governo del territorio», in cui sarebbe ricompresa la disciplina degli agri marmiferi, l'espropriazione verrebbe in rilievo solo in quanto attività strumentale all'acquisizione di suoli per la realizzazione di opere pubbliche, mentre nel caso in esame il trasferimento dei «beni estimati» al patrimonio indisponibile comunale sarebbe finalizzato al mero incremento patrimoniale in favore dell'ente pubblico;
- gli artt. 42, secondo e terzo comma, e 97 Cost., in quanto realizzerebbe il trasferimento coattivo di quelle proprietà dai privati al patrimonio indisponibile comunale, determinando una sorta di espropriazione di quei beni in un caso non previsto dalla legge, senza indennizzo e senza l'indicazione di un motivo d'interesse generale che la giustifichi; essa, inoltre, realizzerebbe tale effetto espropriativo in difetto di un regolare procedimento amministrativo governato dai principi di buon andamento e imparzialità;
- l'art. 3 Cost., sia perché sottrarrebbe i «beni estimati» privati, costituiti dagli agri marmiferi, solo ai proprietari di tali beni ubicati nei comuni di Massa e di Carrara, sia perché realizzerebbe l'espropriazione dei soli «beni estimati» costituiti da cave, e non dei «beni estimati» costituiti da terreni agricoli o da beni destinati ad usi diversi;
- l'art. 117, comma l, Cost., in relazione all'art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto esproprierebbe di fatto i «beni estimati», senza indicare le ragioni di utilità sociale ad essa sottese e senza prevedere alcun indennizzo;
- gli artt. 24, 42, 102 e 111 Cost., perché, nel caso in cui si volesse riconoscere ad essa una funzione regolatrice del conflitto tra ente pubblico e privati titolari del diritto di proprietà sui «beni estimati», il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell'ordinamento.


 

Decisione della Corte

 


Questione fondata
La Corte ripercorre l'evoluzione storico normativa degli agri marmiferi a partire dall'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751 e rileva, quale dato storicamente incontrovertibile, che, nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile e quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.
La stessa legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), con cui la Regione ha per la prima volta disciplinato la materia – istituendo, fra l'altro, un nuovo sistema concessorio di matrice regionale, con il quale viene reciso ogni legame con il livello estense – qualifica gli agri marmiferi di Massa e Carrara come beni del patrimonio indisponibile comunale «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente» (art. 1, commi 1 e 2).
Di conseguenza, la riconduzione dei «beni estimati» ai beni del patrimonio indisponibile del Comune operata dal censurato art. 32, comma 2 della l.r. Toscana 35/2015, si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto di Maria Teresa, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Infatti, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile ovvero, nel caso di specie, all'«ordinamento civile» in quanto riguarda l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni in oggetto. La Regione Toscana ha dunque ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.


 

Dichiarazione:

 


 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2 della l.r. Toscana 35/2015.