Sentenza n.224 - deposito 20 2016

<p><em>Efficacia delle sentenze della Corte costituzionale - efficacia titoli edilizi</em></p>

 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» promosso dal Tribunale amministrativo per la Lombardia


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 17, comma 1, prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011, nonchè le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione violerebbe l'art. 136 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), in quanto limiterebbe gli effetti, per il passato, della sentenza della Corte  costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della l.r. Lombardia 12/2005, nella parte in cui non ammetteva l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione. Nel caso di specie, l'art. 17, comma 1, escluderebbe che la perdita di efficacia delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla predetta pronuncia 309/2011, rilevi per i titoli edilizi rilasciati in base alle stesse disposizioni prima della pubblicazione della sentenza avvenuta proprio il 30 novembre 2011.
La normativa violerebbe altresì l'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto affermerebbe la validità e l'efficacia di titoli edilizi riferiti ad interventi di ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, in violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia secondo la quale, all'epoca, rientravano nella definizione di ristrutturazione edilizia solo gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente.


 

Decisione della Corte

Questione fondata
La disposizione regionale, emanata al dichiarato fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011, mira a convalidare e a confermare l'efficacia degli atti amministrativi emessi in diretta applicazione della precedente normativa regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza citata, i cui effetti la disposizione regionale vorrebbe parzialmente neutralizzare.
A nulla rilevano i mutamenti successivamente intervenuti nella legislazione statale in materia, che hanno rimosso il divieto di alterazione della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie, su cui si fondavano le dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 309 del 2011, poiché l'art. 17, comma 1, della l.r. 7/2012 riguarda situazioni anteriori a tale innovazione.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7/2012.