Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma 1; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi 1 e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, commi 1 e 2, della legge Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6 «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), alla legge regionale 21 giungo 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati e subdelegati)».
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 1, modifica l'art. 4 della l.r. 12/2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), sostituendo il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive al piano territoriale di coordinamento paesistico nazionale con un vincolo di mero accordo tra i due atti.
Motivi del ricorso
La modifica comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico sancito dall'art. 145 del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), determinando la violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., che sancisce la competenza esclusiva statale nella materia della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
Decisione della Corte
Questione fondata
Non è ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali che va considerato valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 1, modifica l'art. 5, comma 1, della l.r. 12/2012, sopprimendo il riferimento alla necessità che il progetto di Piano regionale delle attività estrattive adottato dalla Giunta debba essere corredato dal rapporto ambientale.
Motivi del ricorso
La disposizione introduce una modifica procedurale che consente l'adozione di un Piano privo della VAS, in contrasto con quanto stabilito dal d. lgs. 152/2006 e quindi in violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto di Piano integra una inequivoca violazione della esplicita prescrizione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006, non sanata dalla previsione che il sub-procedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in relazione a tutte le altre fasi del Piano.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8, comma 3, modifica l'art. 9 della l.r. 12/2012, prevedendo che il provvedimento di autorizzazione dell'attività estrattiva deve contenere l'individuazione di margini di flessibilità per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico.
L'art. 11, comma 2, modifica l'art. 12 della l.r. 12/2012, stabilendo che le varianti all'autorizzazione devono essere munite della preventiva autorizzazione paesaggistica solo ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità.
L'art. 17, modifica l'art. 19 della l.r. 12/2012, stabilendo che il permesso di ricerca deve contenere l'individuazione di margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica (comma 2) e che la preventiva acquisizione di tale approvazione sia necessaria solo ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità (comma 3).
L'art. 24, commi 1 e 2, detta le norme transitorie per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale e per le attività sanzionatorie e di vigilanza in materia e richiama anch'esso il concetto di “margini di flessibilità”.
Motivi del ricorso
In ragione della indeterminatezza del concetto di “margini di flessibilità”, le disposizioni risultano in contrasto con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi, e quindi lesive dell'art. 97 della Costituzione. Risultano inoltre in contrasto con l'art. 146, comma 4, del d.lgs 42/2004, secondo cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli che legittimano l'intervento urbanistico-edilizio, e quindi lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'espressione “margini di flessibilità” non risulta contenuta in alcuna normativa statale in materia di ambiente e di paesaggio. Inoltre, il rapporto di necessaria presupposizione tra l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione all'attività estrattiva (prevista all'art. 146, comma 4, del d.lgs 42/2004) impone che quest'ultima non possa avere dei contenuti, come i “margini di flessibilità”, che non risultino già previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesaggistica. Il legislatore regionale non può introdurre categorie concettuali ed istituti idonei, a causa della loro indeterminatezza, a determinare l'elusione dei precetti statali. Ravvisa violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, per il contrasto con l'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004. Rimane assorbita la censura relativa al'art. 97 Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, modifica l'art. 17 della l.r. 12/2012, consentendo di effettuare, negli impianti estrattivi, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, sia derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, (comma 1), previa la semplice presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dalla Giunta regionale (comma 2).
Motivi del ricorso
Le disposizioni invaderebbero la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. La normativa statale consente il ricorso alla procedura semplificata solo per il caso di riempimento di cave mediante rifiuti da estrazione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La regolamentazione della materia spetta in via esclusiva allo Stato: non è consentito al legislatore regionale introdurre norme che deroghino in senso peggiorativo rispetto alla disciplina statale, permettendo di effettuare negli impianti, a servizio dell'attività estrattiva, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, senza richiamare in modo analitico le condizioni poste dalla disciplina statale.
In particolare, il comma 2, consentendo di avviare le suddette attività di recupero subordinandole a semplice SCIA, non prevede che la relativa autorizzazione debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali, determinando così una violazione dei precetti statali e quindi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 1 dell' art. 23, modifica l'art. 28 della l.r. 12/2012, disciplinando il procedimento di approvazione, da parte della Giunta regionale, delle variazioni apportate al Piano territoriale regionale delle attività di cava, che non comportino variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava,
Motivi del ricorso
La norma non prevede alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti dalla stessa disciplinati.
Decisione della Corte
Questione fondata
Non prevedendo alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, la norma si pone in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui la Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 2 consente alla Regione di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento del venticinque per cento dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, stabilendo che tali autorizzazioni non comportano mai variazioni al P.T.C.P.
Motivi del ricorso
L'irrilevanza dell'incremento della superficie dell'areale di cava sino al 25 per cento, prevista anche in relazione al P.T.C.P., per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione di legge (come i boschi e le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare) o di uno specifico provvedimento, non può essere, in alcun modo, presunta dal legislatore regionale, ma deve costituire oggetto di specifico accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi degli artt. 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio della pianificazione congiunta.
Decisione della Corte
Questione fondata
La prevista irrilevanza dell'incremento, per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione di legge o di specifico provvedimento, non può, in alcun modo e in nessun caso, discendere da una disposizione di legge regionale, dovendo invece costituire oggetto di specifico accordo tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo quanto previsto, in materia, dagli artt. 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio inderogabile della pianificazione congiunta e che risultano, nel caso, palesemente violati.
La disciplina regionale, anche se di dettaglio o meramente transitoria, non può derogare in senso peggiorativo rispetto alla disciplina statale in materia e deve garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6/2015.