Sentenza n.199 - deposito 21 2016

<p><em>Tassa automobilistica - Sistema tributario e contabile dello Stato</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 8 della legge Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali» e l'art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge Regione Basilicata del 31 marzo 2015, n. 14 «Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali».

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 8 della l.r. Umbria n. 8/2015 sostituisce il comma 7-ter dell'art. 1 della l.r. 36/2007 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e vi aggiunge i commi 7-quater e 7-quinquies.
Il comma 7-ter prevede la sostituzione, dal 1° gennaio 2016, della tassa automobilistica con una “tassa di possesso forfettaria” con riferimento ad autoveicoli e motoveicoli immatricolati da almeno venti anni e dotati di particolari “requisiti di peculiarità” specificati dalla norma anche sulla base di una delibera della Giunta regionale.
Il comma 7-quater assoggetta la tassa di possesso forfettaria alla disciplina di pagamento prevista per la tassa automobilistica e consente al contribuente di optare per il pagamento della tassa automobilistica qualora la tassa di possesso forfettaria risultasse più onerosa.
Il comma 7-quinquies esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti tardivi, effettuati entro il 31.5.2015, per auto e motoveicoli di età compresa tra 20 e 25 anni. 


 


Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 23, 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, della Costituzione poiché la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale. Le Regioni non possono quindi modificarne il presupposto, introdurre nuove agevolazioni e neanche istituire un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni ed interessi. Viene ravvisata violazione anche della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., a causa dell'attribuzione alla Giunta regionale di parte della disciplina.


 


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio, l'art. 2, comma 2, della l.r. Umbria n. 16/2015 ha abrogato l'art. 8 della l.r. 8/2015. Viene quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la sostituzione del comma 7-ter e l'introduzione del comma 7-quater, che disciplinano l'esenzione dalla tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016 e non hanno avuto applicazione.
Questione fondata
E' fondata la questione di legittimità dell'art. 8 della l.r. 8/2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 7-quinquies, che esclude sanzioni e interessi per i pagamento tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.
La disposizione  ha avuto l'effetto di prorogare il termine per corrispondere la tassa automobilistica per l'anno 2015, esonerando da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, in esecuzione della competenza esclusiva attribuita allo Stato sui tributi erariali dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali e, d'altra parte, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.
Si ravvisa dunque la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, commi 2 e 3, della l.r. Basilicata n. 14/2015 prevede che non siano dovuti interessi e sanzioni sui pagamenti integrativi della tassa automobilistica per l'anno 2015, purché eseguiti «alla data di entrata in vigore» della medesima l.r. n. 14 del 2015.


 


Motivi del ricorso
La disciplina di favore sul pagamento delle sanzioni e degli interessi sarebbe conseguente all'introduzione, e alla successiva abrogazione, della tassa regionale sul possesso di autoveicoli e motoveicoli «con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno», prevista dall'art. 39, commi 3 e 4, della l.r. n. 4 del 2015, abrogati dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 14 del 2015. L'esenzione da sanzioni e interessi riguarderebbe i contribuenti che, fidando sul più favorevole regime della tassa regionale, avrebbero eseguito un pagamento inferiore a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica ordinaria, con conseguente obbligo di corrispondere la differenza, una volta abrogata la tassa regionale.
Eccede dalla competenza regionale incidere sul regime delle sanzioni e degli interessi dovuti a causa dell'omesso versamento di un tributo proprio derivato della Regione, istituito e regolato dalla legge statale, che disciplina con il regime di tutela dell'affidamento del contribuente, che non è soggetto a sanzioni e interessi quando si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate (art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
Si ravvisa la lesione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
I commi 2 e 3 dell'art. 1 della l.r. n. 14 del 2015 hanno l'effetto di prorogare il termine per corrispondere la tassa automobilistica per l'anno 2015, esonerando da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dal d.m. 18 novembre 1998, n. 462, nell'esercizio della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Dichiara la illegittimità della disposizione per le medesime motivazioni dell'art. 8 della l.r. Umbria n. 8 del 2015.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 4, della l.r. 14/2015 aggiunge all'art. 39 della l.r. 4/2015, i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis esenta dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico o collezionistico e iscritti in appositi registri; il comma 2-ter assoggetta questi veicoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».


 


Motivi del ricorso
Il comma 4 reintroduce un'esenzione dal tributo per particolari autoveicoli e motoveicoli, prevedendo una innovativa tassa regionale. Sono ravvisati gli stessi profili di censura relativi all'art. 8 della l.r. Umbria n. 8 del 2015  (art. 117, secondo comma, lett. e), e art. 119, secondo comma, Cost.).


 


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1, comma 4, della l.r. 14/2015 mantiene in vigore un regime di favore per i veicoli di interesse storico ed artistico prima stabilito dalla normativa statale, in seguito abrogato dall'art. 1, comma 666, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
Questo regime viene reintrodotto, a talune condizioni, dalla norma impugnata, attraverso la sostituzione della tassa automobilistica con una tassa di circolazione forfettaria.
La normativa statale consente alle Regioni di disciplinare la tassa automobilistica, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità indicati dalla stessa legislazione statale (art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 68 del 2011).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tali limiti concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato. Un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale, incidendo su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della l.r. Basilicata 14/2015; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,  della l.r. Umbria 8/2015, nella parte in cui introduce l'art 7-quinquies dell'art. 1 della l.r. 36/2007; la cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale inerenti all'art. 8 della l.r. Umbria 8/2015, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter ed aggiunge il comma 7-quater dell'art. 1 della l.r. 36/2007.