Sentenza n.526 - deposito 9 2002

Edilizia residenziale pubblica


Questione incidentale di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Milano su legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 su assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 27, comma 10, l.r. 91/1983 prevede che agli alloggi recuperati o ristrutturati dopo il 31.12.1975 si applica il costo base di produzione degli alloggi di nuova costruzione; la legge statale prevede invece (art. 20, comma 2, l. 392/1978), nel caso di restauro o integrale ristrutturazione, l'azzeramento dell'indice di vetustà, ma non l'applicazione di un nuovo costo base.


Motivi del ricorso


Secondo il giudice remittente, dall'applicazione della disposizione regionale deriva che il canone sociale a carico degli inquilini a reddito inferiore sarebbe maggiorato rispetto a quello equo risultante dalla integrale applicazione della l. 392/1978 e ciò verrebbe a determinare un contrasto con la lettera m) del secondo comma dell'art. 117 riformato sotto il profilo del mancato rispetto della riserva della legislazione esclusiva statale sui livelli essenziali.


Decisione della Corte


La disciplina del canone si inserisce nella disciplina sulla assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rientrante nella competenza regionale già prima della riforma del Titolo V. Il meccanismo previsto dalla legge regionale lombarda prevede correttivi e agevolazioni per gli assegnatari in difficoltà che non possono sostenere il canone di locazione. Il giudice remittente non dimostra in quale misura i canoni calcolati secondo la l.r. sarebbero superiori ai livelli essenziali di cui alla lettera m).


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta inammissibilità della questione.