Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», promosso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce che per il recupero delle quote rimaste insolute inerenti agli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale (AIR) del 16 settembre 2006, il cui art. 12, punto 3, impedisce all'amministrazione, in caso di comunicazione avvenuta oltre l'anno dal trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, di ripetere più di dodici quote mensili.
Il giudizio trae origine dalla opposizione di un medico a restituire alla ASP di Reggio Calabria una somma relativa a quote di assistiti deceduti o trasferiti relative agli anni 2008-2009.
Motivi del ricorso
Motivi della ordinanza di rimessione
L'art. 42, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) 23 marzo 2005 prevede la revoca d'ufficio della scelta nel caso di morte del'assistito, onerando l'ASP di comunicare la cancellazione entro un anno dall'evento senza applicare alcuna sanzione in caso di superamento del termine.
La disposizione censurata estenderebbe l'efficacia nel tempo dell'art. 12, punto 3, dell'AIR, che impedisce all'amministrazione, in caso di comunicazione avvenuta oltre l'anno del trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, di ripetere più di dodici quote mensili. Le modalità di applicazione della previsione da parte delle ASP, come definite dal Dipartimento regionale, estendono l'efficacia nel tempo dell'art. 12, punto 3, dell'AIR del 2006 specificando che essa si applica a tutte le quote rimaste insolute, senza che rilevi se l'evento morte sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore dell'ACN e dell'AIR.
Le conseguenze derivanti dal ritardo nella comunicazione del decesso o del trasferimento dell'assistito non sono riconducibili ad ambiti di competenza della contrattazione decentrata, che deve svolgersi sulle materie e con i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 8 d. lgs. 502 del 1992 e art. 40 d. lgs. 165 del 2001).
Viene ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile», alla quale è riconducibile la disciplina del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, cui potrebbe accomunarsi, per identità di ratio, quella del trattamento dei medici in convenzione.
Si ravvisa inoltre violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in quanto sarebbe pregiudicata l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale della disciplina posta dall'ACN del 23 marzo 2005, che prevede la ripetibilità illimitata, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, a prescindere dal ritardo nella comunicazione della variazione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la normativa statale in materia di rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali e il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente (art. 8 d. lgs. n. 502 del 1992, art. 4 l. 412 del 1991, art. 2-nonies d.l. 81 del 2004).
In particolare, l'ACN del 2005, nella parte seconda (che regola la «Disciplina del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale»), all'art. 42 prevede una dettagliata disciplina sulla revoca della scelta. L'art. 43 disciplina gli effetti economici conseguenti a scelta, revoca e ricusazione.
L'art. 42, comma 4, dell'ACN del 2005 prevede la revoca d'ufficio della scelta in caso di morte dell'assistito, onerando l'ASP di comunicare la cancellazione entro un anno dall'evento, senza applicare alcuna sanzione per il caso di superamento del termine.
L' AIR del 16 settembre 2006, all'art. 12, punto 3 prevede che la comunicazione della cancellazione deve essere effettuata entro un anno dall'evento e che, qualora la comunicazione venga effettuata oltre il termine dei 12 mesi, non potranno essere ripetute somme superiori a 12 quote.
Tale disposizione, nel prevedere la limitata ripetibilità delle quote erogate al medico, è affetta da nullità in quanto contrastante con la contrattazione nazionale (ACN del 2005) e con l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, che delimita gli ambiti della contrattazione collettiva ed i rapporti tra il livello di contrattazione nazionale ed i corrispondenti livelli regionali ed aziendali, stabilendo la nullità e la disapplicazione delle clausole eventualmente adottate in violazione di tale divieto.
La disposizione censurata ha conferito rango legislativo alle norme dell'AIR contestate.
La contrattazione collettiva nazionale non detta però limiti alla ripetibilità delle quote e quindi non consente deroghe alla generale disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
La questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata risulta quindi fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Infatti, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia dell'«ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale.
La disposizione impugnata incide su un punto fondamentale della fase esecutiva del rapporto in convenzione, ridisegnando i diritti ed i doveri delle parti relativamente alla percezione (ed al trattenimento) di compensi non dovuti, relativi ad assistiti nel frattempo deceduti o trasferiti in altra sede.
Recuperare l'inapplicabile clausola dell'AIR, affetta da nullità, attraverso una prescrizione legislativa regionale, assunta in assoluta carenza di competenza legislativa, determina di per sé l'illegittimità costituzionale della norma.
Pur trattandosi di professioni sanitarie, non può ritenersi sussistere nel caso di specie un concorso di materie con quella concorrente della «tutela della salute» a mente dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina dei limiti ai recuperi delle quote corrisposte sine titulo ai medici di medicina generale non involge in alcun modo l'organizzazione del servizio sanitario o delle sue strutture.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della l.r. Calabria 15/2008.