Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. g) ed i), 4, comma 1, lett. g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise n. 7 del 2015 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lett. g), sostituisce l'art. 2, comma 5, della l. r. n. 30 del 2009 e consente di effettuare, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, una serie di interventi principalmente consistenti nell'ampliamento degli edifici esistenti e in costruzione, specificando che i medesimi non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo dei limiti di distanza tra fabbricati disciplinati sia dal d. m. n. 1444/1968, sia dalla normativa nazionale.
Motivi del ricorso
La materia delle distanze tra edifici rientra nell'«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., competenza esercitata con il d. m. n. 1444 del 1968 e con l'art. 2 del d.P.R. 380 del 2001. Le Regioni possono derogare alle regole statali, quando si debba perseguire esigenze di carattere urbanistico destinate ad assicurare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. La disposizione regionale – in quanto applicabile sempre e dappertutto, e non solo laddove particolari necessità di carattere urbanistico lo richiedano – non sarebbe esercizio del «governo del territorio», ma costituirebbe una mera agevolazione edilizia afferente al diritto di proprietà.
Decisione della Corte
Questione fondata
Richiama consolidato orientamento secondo cui la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza − statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» −, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del d. m. n. 1444 del 1968, che ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. La disposizione impugnata ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, senza vincolare tale deroga a esigenze di carattere urbanistico.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, lett. i), nel sostituire l'art. 2, comma 8, della l. r. n. 30 del 2009, consente ampliamenti degli edifici esistenti e in costruzione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, da un lato, rispetto al rapporto di copertura, all'altezza massima e alle distanze dai confini e dai fabbricati e, dall'altro, rispetto alle volumetrie delle medesime categorie di immobili che abbiano completato le strutture portanti alla data del 31 dicembre 2014.
Motivi del ricorso
La disposizione richiama il rispetto del codice civile, ma senza espressamente imporre il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 del d. m. n. 1444/1968.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'espressa menzione del solo codice civile non consente di ritenere implicitamente richiamate anche le distanze fissate dal decreto ministeriale. Attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, la norma è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444. Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d. m. n. 1444 del 1968».
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 1, lett. g), nel sostituire l'art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della l. r. n. 30 del 2009, prevede che, al fine del calcolo delle distanze tra edifici, anche con riferimento a quelle disciplinate dal d. m. n. 1444 del 1968, e al fine dell'osservanza delle fasce di rispetto, non integrano nuova costruzione: gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa sagoma del demolito e sulla medesima area di sedime; gli edifici ricostruiti, anche in sopraelevazione, in luogo di manufatti demoliti sulle aree prospicienti le strade pubbliche.
Motivi del ricorso
In violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», la disposizione introduce deroghe alla disciplina statale fissata dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, destinate a operare sempre e dappertutto, e non, invece, soltanto laddove vi siano quelle ragioni di specificità territoriale che, sole, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, potrebbero legittimare l'intervento del legislatore regionale.
Decisione della Corte
Questioni fondate
La disposizione è illegittima poiché il legislatore regionale ha previsto una regola generale, non collegata alle specificità degli strumenti urbanistici.
Illegittimità in via consequenziale
Dichiara inoltre la illegittimità in via consequenziale dell'art. 3, comma 7, della l. r. n. 30 del 2009, nella parte in cui consente la deroga alle distanze tra gli edifici senza prevedere il rispetto di quelle stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17 ha inserito nella l. r. n. 30 del 2009 l'art. 14 ter, secondo cui, entro il 31 maggio 2016, la Giunta regionale adotta i Piani paesistici esecutivi di ambito di cui all'art. 11 della l. r. n. 24 del 1989.
Motivi del ricorso
L'art. 17 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”), nonché le previsioni del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i quali impongono una necessaria copianificazione Stato - Regione in materia paesaggistica.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
La Corte dichiara cessata la materia del contendere poiché la disposizione è stata abrogata dalla l.r. 13/2015 e non ha avuto alcuno spazio di applicazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 2, prevede che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le nuove disposizioni di legge.
Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma della Costituzione poiché realizzerebbe un condono edilizio straordinario non consentito al legislatore regionale e rinvierebbe alle altre disposizioni impugnate, dalle quali deriverebbe l'illegittimità costituzionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 18, comma 2, sebbene abrogato dall'art. 2 della l.r. 13/2015, è stato comunque soggetto a giudizio in quanto è stato potenzialmente applicato nel periodo di vigenza. Tuttavia, la disposizione censurata non deve considerarsi illegittima perché non ha un contenuto precettivo costituzionalmente illegittimo, ma si limita a regolare l'applicazione dello ius superveniens ai procedimenti amministrativi in corso, secondo il principio del tempus regit actum.
Dichiarazione:
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 2, comma 1, lett. g), limitatamente alle parole “, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,”;
- dell'art. 2, comma 1, lett. i), nella parte in cui non prevede, dopo le parole “fermo restando quanto stabilito dal codice civile”, le parole “e dall'articolo 9 del d. m. n. 1444 del 1968”;
- dell'art. 4, comma 1, lett. g);
- dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise n. 30 del 2009, nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2; cessata la materia del contendere in relazione all'art. 17.