Sentenza n.184 - deposito 20 2016

<p><em>Armonizzazione dei bilanci pubblici - coordinamento della finanza pubblica</em></p>

 


 


Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sugli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lett. g), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.


 


Questione preliminare
La legge regionale impugnata disciplina la materia della programmazione economica e finanziaria e le relative procedure contabili. Il Governo ha, in primo luogo, eccepito l'assenza, in capo alle Regioni, di dettare disposizioni in materia contabile. Alle Regioni sarebbe solo consentito emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d. lgs. 118/2001, poiché l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. riserva la competenza in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” alla potestà legislativa esclusiva allo Stato.
La Corte non ritiene fondata la censura, che non tiene conto dell'intreccio di competenze legislative che si viene a creare con l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Dopo la l. 42/2009 sul federalismo fiscale e la l. cost. 1/2012, che ha introdotto il principio dei pareggio di bilancio nella Carta costituzionale sancendone il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva statale, l'armonizzazione ha assunto una fisionomia più ampia, che si colloca contemporaneamente in posizione autonoma rispetto al coordinamento della finanza pubblica e richiama disposizioni ascrivibili agli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost. e al principio del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost.
La programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo complesso, rispetto al quale rilevano la potestà legislativa concorrente (terzo comma dell'art. 117 Cost.), quella residuale (quarto comma del medesimo articolo) e l'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.
Le Regioni possono promulgare leggi in materia contabile ma la loro autonomia nel settore trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato, nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari generali.

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


 


L'art. 13, richiamando l'art. 38 del d. lgs. n. 118/2011, prevede le tipologie di leggi di spesa cui l'ordinamento regionale deve conformarsi (ad es. leggi che dispongono spese a carattere pluriennale ovvero leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito).


Motivi del ricorso
La disposizione riproduce quanto contenuto nell'art. 38 del d. lgs. 118 del 2011, ma in maniera poco chiara sia nella forma sia nelle implicazioni finali. Viene ravvisata la lesione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lett. e), Cost.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 13 è conforme con i principi fondamentali della copertura preventiva degli oneri di spesa; in assenza di qualsiasi contrasto con le regole di copertura, gli eventuali problemi potranno riguardare future leggi regionali che si dovessero discostare da tali principi.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19 disciplina l'approvazione del bilancio finanziario gestionale.


 


Motivi del ricorso
La disposizione riproduce quanto contenuto nell'art. 39 del d. lgs. 118 del 2011, ma in maniera poco chiara sia nella forma sia nelle implicazioni finali. Viene ravvisata la lesione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lett. e), Cost.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si limita a collegare i profili della gestione amministrativa con le relative poste contabili, confrontando tale rapporto in ragione delle caratteristiche organizzative dell'ente, senza con ciò travalicare l'ambito di competenza del legislatore regionale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15 prevede, tra l'altro, che al bilancio sia allegato un elenco dei provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali e ne disciplina la redazione. Prevede inoltre che, nel corso dell'esercizio, le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura (comma 3). 


 


Motivi del ricorso
La disposizione, consentendo, con il comma 3, il ricorso ai fondi speciali per finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale dall'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, esorbiterebbe dalla competenza regionale e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Le censure muovono da una non corretta interpretazione della disposizione impugnata: la disposizione prevede solo che le disponibilità ei fondi speciali possono essere utilizzate in corso di esercizio per fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell'elenco allegato alla legge di bilancio, purché il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco a cui viene sottratta la relativa copertura. L'espressione «utilizzate» non significa che le disponibilità dei fondi speciali siano direttamente oggetto di atti di impegno di spesa, ma esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 1, stabilisce che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate.


 


Motivi del ricorso
Contrasto con la l'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la Giunta provvede all'approvazione delle proposte di legge in materia contabile entro il 31 ottobre di ogni anno, e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del bilancio dello Stato. L'esercizio provvisorio del bilancio non può in nessun caso essere concesso per un periodo superiore ai quattro mesi. Non prevedendo il termine di trenta giorni dalla presentazione del bilancio dello Stato, la disposizione sarebbe in contrasto con la disciplina statale.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione è illegittima, poiché la normativa statale prevede che le proposte di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate sono presentate entro il 31 ottobre e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del bilancio dello Stato. Avendo una diversa formulazione, la disposizione regionale si pone in contrasto con la normativa interposta, in questo caso “servente al coordinamento della finanza pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.).


 


Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 6 dell'art. 18 dispone che “l'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto”.


 


Motivi del ricorso
La disposizione è difforme rispetto a quanto stabilito dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio non può, in alcun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Lo statuto della Regione Toscana prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta. La disposizione regionale è quindi addirittura più rigorosa di quella statale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 23 disciplina l'utilizzazione di fondi di stanziamento comunitario o statale con vincolo di destinazione, prevedendo che la Regione possa stanziare somme eccedenti quelle assegnate, con la facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione originaria. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.


 


Motivi del ricorso
La normativa statale sancisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale. La deroga consentita dalla disposizione regionale costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.


 


Decisione della Corte
Questioni fondate
La disposizione disciplina un meccanismo contabile elusivo dei vincoli posti dalla normativa statale. Viola anche il principio della copertura finanziaria, che costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte. Nella contabilità pubblica vige il principio di unità del bilancio (art. 81 Cost.) secondo cui tutte le entrate correnti concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita. Il vincolo di destinazione si pone come deroga al principio generale in modo da permettere la finalizzazione di determinate risorse alla realizzazione dello scopo pubblico particolare per il quale sono state stanziate. Il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni da parte del legislatore regionale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 31, comma l, lett. g), dispone che, con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 118 del 2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate, tra l'altro, “le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione”.


 


Motivi del ricorso
Rinviando ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito, la disposizione andrebbe oltre le previsioni del d.lgs. n. 118 del 2011, che non menziona tale forma di gestione della spesa, violando l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
L'apertura di credito o accreditamento è consentita dalla normativa statale, e specificamente dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, e 23 della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma l, lett. g).