Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 12: le censure vertono esclusivamente sul comma 1, secondo cui la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato, sostenuta dalle aziende sanitarie locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013, al netto della mobilità sanitaria attiva.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), il quale prevede che la spesa, a decorrere dal 2014, deve essere tagliata nella misura fissa del 2 per cento, rispetto a quella consuntivata per il 2011 e al lordo della mobilità attiva. Violazione inoltre degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Estinzione del processo – questione fondata
Nelle more del giudizio, la disposizione è stata modificata ad opera dell'art. 4 della l.r. Basilicata 13 agosto 2015, n. 36 (Norme in materia di sanità), che ha sostituto il riferimento «al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013» con quello «alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotta del 2%». Il Governo ha quindi rinunciato parzialmente al ricorso, per la parte oggetto delle richiamate modifiche. La rinuncia, in mancanza di costituzione della Regione, comporta l'estinzione del processo.
La questione è invece fondata con riferimento alla parte in cui la disposizione prevede la nettizzazione della mobilità sanitaria attiva dal tetto di spesa per l'acquisto delle prestazioni da privato. L'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 fissa un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'«acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera», precisando che la riduzione è «determinata dalla Regione».
Tale disposizione può considerarsi espressione di un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», poiché riguarda «non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente» e lascia «ciascuna Regione […] libera di darvi attuazione […] in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale».
Nel caso in esame, la Regione non ha dato un'attuazione graduata e differenziata della riduzione di spesa che le viene richiesta, in ipotesi modulando diversamente tale riduzione a seconda del tipo di prestazione o del soggetto erogatore, pur nel rispetto del «risultato complessivo» indicato dal legislatore statale, ma, escludendo dal tetto di spesa per tali prestazioni la quota riferita a quelle erogate in favore dei cittadini non residenti in Basilicata, non ha conseguito quel risparmio complessivo, ponendosi così in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, che non le consentiva di operare una simile esclusione.
Di conseguenza, la disposizione in esame deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato deve essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 16: le censure riguardano il solo comma 3, il quale prevede che le tariffe da riconoscere per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei residenti fuori Regione siano quelle stabilite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale.
Motivi del ricorso
La disposizione dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce a seconda della residenza del beneficiario della prestazione. In tal modo, essa violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), ai sensi del quale «è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio».
Decisione della Corte
Estinzione del processo
Nelle more del giudizio la disposizione è stata abrogata; il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 27: sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della l.r. 30 aprile 2014, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2014), disponendo che la Regione, a partire dall'anno 2014, riconosca ai Comuni che promuovono assunzioni in ruolo dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità, un contributo pari ad euro 10.000,00.
Motivi del ricorso
Al fine dell'attuazione della disposizione, lo stanziamento annuo, per il triennio 2015-2017, è stabilito in euro 100.000,00. Per l'anno 2016 il bilancio di previsione 2015 prevede uno stanziamento pari ad euro 40.000,00. Per l'anno 2017, la posta risulta del tutto priva di stanziamento, si censura quindi il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della disposizione per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata in riferimento all'art. 81, comma terzo, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 29: le censure vanno riferite al solo comma 1, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di euro 300.000,00 per il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017.
Motivi del ricorso
Gli oneri previsti dalla disposizione impugnata risulterebbero parzialmente non coperti, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma impugnata, nel consentire la sottoscrizione di quote fino a un «limite massimo», deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendosi escludere che comporti l'autorizzazione di un indebitamento.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 61: nel modificare ed integrare l'art. 27 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016), consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e Centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. perché sarebbe suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non è puntualmente indicata la correlata copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'indicazione del tutto generica e non analiticamente quantificata, sia degli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa, sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il principio, espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., secondo il quale «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale».
Motivi del ricorso
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l.r. Basilicata 5/2015 nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva, dell'art. 27 e dell'art. 61; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.; estinto il processo relativamente alla residua questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, e anche relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3.