Sentenza n.178 - deposito 15 2016

<p><em>Governo del territorio - distanze tra costruzioni</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 «Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


La disposizione modifica l'art. 35 della l.r. 33/2014, stabilendo che gli edifici esistenti, oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti in deroga ai limiti previsti all'art. 9 del D.M. 1444/68.


 

Motivi del ricorso

 


La modifica normativa renderebbe possibili interventi, in deroga ai limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, in ogni occasione e non più solo laddove la legge ed il regolamento regionale intendono definire e revisionare gli strumenti urbanistici in modo da renderli funzionali alla realizzazione «di un assetto complessivo o unitario di specifiche aree territoriali», ponendosi così in violazione dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001. Risulta così violata sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., sia quella concorrente della Regione in materia di «governo del territorio», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


 

Decisione della Corte

 


Questione fondata
In tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il punto di equilibrio tra gli ambiti di competenza, rispettivamente, esclusiva, dello Stato (in ragione dell'attinenza di detta disciplina alla materia «ordinamento civile») e, concorrente, della Regione, nella materia governo del territorio (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche), si rinviene nel principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Tale principio è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013.La legislazione regionale può intervenire sulle distanze, solo qualora persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico di riordino complessivo. Pertanto, l'utilizzo del termine «e di ogni trasformazione», previsto all'art. 10 della l.r. 16/2015, è idoneo ad estendere la competenza, in deroga, della Regione anche ad interventi singoli e puntuali o comunque non attinenti a complessivi strumenti urbanistici.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. Marche 16/2015, nella parte in cui modifica l'art. 35 della l.r. 33/2014 sostituendo, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» la diversa espressione «e di ogni trasformazione».