Sentenza n.175 - deposito 14 2016

<p><em>Ordinamento civile - previdenza - collocamento obbligatorio</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 3 e 5, 8, commi 1 e 3 della legge regionale Puglia 23 marzo 2015 n. 12 «Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 7, comma 1, prevede l'assunzione, nei ruoli regionali, delle vittime di terrorismo e della criminalità organizzata mediante chiamata diretta e personale.
L'art. 7, comma 5, dispone che anche gli enti, le agenzie, gli istituiti, dipendenti o controllati dalla Regione, comprese le società di capitali interamente partecipate dalla stessa, nonché le aziende e le unità sanitarie locali debbano procedere al collocamento obbligatorio dei beneficiari indicati nella legge regionale impugnata.


Motivi del ricorso
Contrasto con la normativa statale che per determinati livelli retributivi subordina l'assunzione del personale all'espletamento di una prova di idoneità e al rispetto di una percentuale delle vacanze dell'organico.


Decisione della Corte
Questioni non fondate
La normativa regionale non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tanto, ma dà ad essa attuazione, prevedendo la chiamata diretta nelle sole ipotesi in cui questa è consentita dalla normativa statale.
Neanche estende arbitrariamente l'indicazione dei soggetti chiamati ad attuare il diritto al collocamento obbligatorio rispetto alle previsioni della legge statale: il legislatore regionale evoca esclusivamente una categoria di enti legati alla Regione da un rapporto di strumentalità, che conferisce ad essi il rango di articolazione dell'amministrazione regionale.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 3, estende l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1, a diverse categorie di beneficiari tra cui il coniuge, i figli superstiti, i fratelli conviventi a carico dei soggetti deceduti, nonché i conviventi more uxorio ed i genitori delle vittime di mafia e terrorismo.


Motivi del ricorso
La disposizione viola la normativa statale in quanto estende i benefici anche al convivente more uxorio e ai genitori della vittima, non contemplati nella normativa nazionale di riferimento (art. 1, comma 2, l. 407/1998).


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.  e l'art. 1, comma 2, della l. 407/1998 nella parte in cui estende il beneficio dell'assunzione diretta e personale anche a categorie non contemplate dalla disposizione nazionale.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8, comma 1, prevede in favore dei lavoratori subordinati, assunti con le modalità previste dall'art. 7, il diritto di assentarsi per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare ad iniziative pubbliche e didattiche per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata.
L'art. 8, comma 3, precisa che le ore di assenza, di cui al comma 1, devono considerarsi retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.


Motivi del ricorso
Attribuendo il beneficio di cento ore annue di permessi, equiparati, a fini previdenziali, al normale tempo di lavoro, la disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.).


Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni violano l'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., poiché il legislatore regionale non può disciplinare aspetti aventi effetti rilevanti nello svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, e neanche un particolare trattamento previdenziale delle stesse, competendo tali scelte esclusivamente al legislatore statale. La regolamentazione del rapporto di lavoro è contraddistinta dal concorso della fonte legislativa statale (le previsioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001) e della contrattazione collettiva (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001), alla quale, in forza della legge statale, è attribuita una potestà regolamentare di ampia latitudine.


 

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della l.r. Puglia 12/2015 nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio ed i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime di mafia e terrorismo; illegittimo anche l'art. 8, commi 1 e 3, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio, permessi retribuiti per un massimo di cento ore annue e parifica le ore di assenza , anche ai fini previdenziali, alle normali ore di lavoro; non fondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 7, commi 1 e 5.