Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 «Proroga termini e altre disposizioni urgenti»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per le strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali, in regime di accreditamento provvisorio, di erogare prestazioni in esecuzione di «Progetti Obiettivo» individuati dalla Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero della salute, per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Motivi del ricorso
La proroga viola l'art. 117, terzo comma, Cost. per lesione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in particolare l'art. 1, comma 796, lett. t), della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), secondo cui l'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che consente l'erogazione delle prestazioni, deve cessare entro il 31 dicembre 2014.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Ricadendo l'art. 8 della l.r. 1/2015 nell'ambito della tutela della salute, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., le strutture regionali sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il termine finale previsto dalla normativa statale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo costituisce principio fondamentale della materia, che le Regioni sono tenute a rispettare.
La giurisprudenza costituzionale ha però anche più volte affermato che il rispetto del principio fondamentale menzionato non esclude che possano essere fatte salve quelle situazioni eccezionali che si verificano in ambito regionale, non prevedibili da parte del legislatore statale nella determinazione della regola generale, dotate di caratteristiche tali da giustificare una legittima e ragionevole deroga in determinate Regioni e per particolari strutture.
Nel caso di specie, la disposizione censurata limita la proroga in favore delle sole strutture, non ospedaliere e non ambulatoriali, provvisoriamente accreditate che erogano prestazioni indicate nei «Progetti Obiettivo», come le cure palliative e la relativa assistenza specialistica, per le quali lo Stato ha espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, la ragionevole delimitazione temporale della proroga, fino al 31 dicembre 2015, consente di escludere che la disposizione mascheri una inammissibile sanatoria di irregolarità e di disfunzioni all'interno della Regione. Essa configura, invece, un'ipotesi di legittima deroga al termine finale imposto dal legislatore statale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 8 della l.r. Abruzzo 1/2015.