Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione stabilisce la misura del canone annuo per l'uso dell'acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia, in misura diversificata all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione.
Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». In particolare, l'art. 37, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, devono essere stabiliti i “criteri generali” per la determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La quantificazione della misura dei canoni idroelettrici va ricondotta alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
La normativa statale è intervenuta in tema di canoni delle concessioni ad uso idroelettrico al solo fine di demandare a un successivo decreto ministeriale, da adottarsi d'intesa con le Regioni, esclusivamente la definizione dei «criteri generali» per la determinazione dei «valori massimi» dei suddetti canoni, che deve essere operata, però, dalle Regioni medesime. Il d.l. 83/2012 ribadisce espressamente la competenza regionale – già prevista dalla normativa pregressa – alla determinazione dei canoni, precisando soltanto che essa deve avvenire nel rispetto dei «criteri generali» stabiliti dal decreto ministeriale.
La circostanza che il citato decreto ministeriale non sia stato, ad oggi, ancora adottato, non può portare a considerare paralizzata la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici, sul presupposto che altrimenti le Regioni disporrebbero in violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7 della l.r. Piemonte 22/2014.