Sentenza n.157 - deposito 1 2016

<p><em>Prorogatio - rinnovo membri Collegio revisori dei conti</em></p>

Giudizio in via incidentale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 «Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria» promosso dal TAR Calabria con tre ordinanze di rimessione


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge impugnata modifica la precedente normativa; in particolare, l'art. 2 stabilisce che, l'entrata in vigore della l.r. 15/2014 comporta l'immediata decadenza dei componenti del collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale.
Il ricorso è stato promosso dai membri del collegio dei revisori dei conti, nominati per tre anni ai sensi della l.r. 2/2013.


 

Motivi del ricorso

 


 


La legge regionale 15/2014 è stata approvata, in assenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di prorogatio, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione Calabria, in violazione degli articoli 97, 98 e 123 della Costituzione, dell'art. 18 dello Statuto della Regione sulla proroga dei poteri del precedente Consiglio, nonché del principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.


 

Decisione della Corte

Questione non fondata
Nel periodo di prorogatio, la disposizione statutaria o regolamentare che non prevede specifiche limitazioni ai poteri del Consiglio regionale non può essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari, urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili e neanche deve essere considerata una generica proroga di tutti i poteri consiliari. Nel caso di specie, il potere legislativo risulta correttamente esercitato poiché, con la l.r. 15/2014, il Consiglio regionale ha modificato le disposizioni della l.r. 2/2013 sulle quali era intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 228/2015: questa motivazione costituisce valida ragione di urgenza.


 


 

Dichiarazione:

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. Calabria 15/2014.