Sentenza n.154 - deposito 24 2016

<p style="text-align: left;"><em>Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&rsquo;energia &ndash; intesa - rifiuti</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29, 30 e 47, comma 4, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2015»

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 27 disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa regionale nelle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle comunità locali.
L'art. 28 precisa cosa deve intendersi per “atto di intesa”, ovvero un provvedimento esplicito e motivato della Giunta regionale, avente natura di atto di alta amministrazione.
L'art. 29 disciplina le varie fasi del procedimento di codecisione, che deve concludersi entro 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta da parte della Regione; il Presidente della Giunta regionale deve garantire il coinvolgimento degli enti locali nella decisione e convocare la Conferenza permanente delle autonomie, al fine di acquisire, entro il termine di 60 giorni, il motivato parere per il rilascio, o meno, dell'intesa.
L'art. 30 esclude che possano essere oggetto del procedimento di codecisione le materie inerenti alla protezione civile e alla sanità.


Motivi del ricorso
Gli articoli da 27 a 30 avrebbero una portata generale tale da renderli applicabili anche alle opere energetiche soggette ad intesa regionale. Violerebbero pertanto gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto sarebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ed avocherebbero alla Regione funzioni amministrative riservate al legislatore statale. Risulterebbero altresì violati l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per la previsione di un meccanismo alternativo di composizione d'interessi confliggenti nelle ipotesi di diniego dell'intesa, in contrasto con quello previsto dall'art. 14-quater, comma 3, della l. 241/90. Violerebbero anche l'art. 97, secondo comma, Cost., in materia di buon andamento della pubblica amministrazione.


Decisione della Corte
Questioni fondate
Escludendo l'applicazione della legge regionale solo per i procedimenti relativi alle intese in materia di sanità e protezione civile, l'art. 30 implicitamente conferma che le disposizioni impugnate si applicano alle intese nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In tal modo però, l'art. 29 viene ad interferire, in particolare, con la norma interposta di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), che indica in trenta giorni il termine per l'acquisizione del parere degli enti locali. La disciplina normativa di tutte le forme collaborative e dell'intesa stessa  spetta infatti al legislatore statale anche quando la legge statale si deve limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia (sentenza 131/2016). L'art. 29 è costituzionalmente illegittimo laddove fissa termini diversi da quelli previsti dalla disciplina nazionale.
Questioni non fondate
Non sono fondate le questioni promosse a in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma e 118, primo comma, della Costituzione, relative al residuo contenuto normativo dell'art. 29 ed agli artt. 27, 28 e 30, in quanto la promozione da parte della Regione, ai soli fini della formazione della sua stessa volontà in vista dell'intesa che deve dare allo Stato, del coinvolgimento delle comunità locali, rientra nella competenza della stessa Regione e non interferisce con la disciplina statale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 47, comma 4, prevede che il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva dismissione degli inceneritori presenti sul territorio e, contestualmente, l'adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti.


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché  l'art. 35 del d.l. 133/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), che prevede un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata alla competenza esclusiva dello Stato come disposto dall'art. 117, secondo comma, lett. s). In particolare, è costituzionalmente illegittimo il testo dell'art. 47, comma 4, nella parte in cui enuncia il proposito di eliminare gli inceneritori dal territorio della Regione e ove specifica che il Piano regionale dovrà definirne modalità e tempi di dismissione. La disposizione, pur non ponendo un divieto immediato, si pone in contrasto con la legislazione statale in materia.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della l.r. Basilicata 4/2015 nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell'intesa da parte della Regione e quello di sessanta giorni per l'acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia; dell'art. 47, comma 4, limitatamente al testo normativo concernente gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 27, 28 e 30.