Questione di legittimità costituzionale promossa da alcune Regioni, tra cui la Lombardia, su alcune disposizioni del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 in materia di interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, convertito in l. 11 dicembre 2000, n. 365.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 bis, comma 5, del d.l. 279/2000 attribuisce alle determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale delle Autorità di bacino il valore di variante agli strumenti urbanistici; l'art. 2 della legge di conversione prevede che nelle Regioni danneggiate da calamità naturali il taglio dei boschi, nelle zone con vincolo idrogeologico, debba essere autorizzato dal Sindaco, previo parere della commissione del Comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato, della Soprintendenza in materia di beni ambientali e della Regione.
Motivi del ricorso
Rilevano le Regioni ricorrenti che la normativa in materia di tutela idrogeologica del territorio era stata trasferita alle Regioni già dall'art. 69 del dpr 616/1977 e poi ancora dal d. lgs. 143/1997 attuativo della l. 59/1997 che aveva trasferito tutte le funzioni in materia di agricoltura (in attuazione di questa normativa, tra l'altro, la Regione Toscana aveva attribuito le funzioni amministrative in materia alle Province, che già hanno compiti in materia di protezione civile). La l. 183/1989 dettava una procedura per la realizzazione dei piani di bacino; l'art. 1 bis, comma 5, del d.l. attribuisce alle determinazioni assunte dal comitato istituzionale delle autorità di bacino (bacino idrografico di interesse nazionale) il valore di variante agli strumenti urbanistici, in contrasto con le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente. La previsione che le determinazioni assunte dal Comitato istituzionale della Autorità di bacino hanno valore di variante agli strumenti urbanistici contrasta con le competenze regionali in materia urbanistica e viola la sfera della autonomia regionale (v. sentenza 206/2001). L'attribuzione ai Comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia di taglio dei boschi, rientrante nella materia agricoltura e foreste secondo l'art. 117 della Costituzione previgente, non può essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate da calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e dell'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279).