Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 «Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della l.r. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della l.r. 25 ottobre 1996, n. 96, alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica», nella sua interezza e, in particolare, degli artt. 3 e 4.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale, nella sua interezza, apporta modifiche a testi normativi di leggi regionali assai eterogenee in materia di pianificazione paesaggistica, alloggi di edilizia residenziale pubblica e tutela del territorio regionale.
L'art. 3 prevede la riduzione dei canoni delle locazioni relativi al patrimonio di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, per i contratti stipulati dopo il 30 settembre 2014.
L'art. 4 inserisce nella legge regionale 2/2008 l'art. 1.1, in base al quale, “sulle opere per le quali è stata negata l'intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico”.
Motivi del ricorso
In relazione all'art. 3, il Governo ravvisa violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. La riduzione dei canoni di locazione darebbe luogo ad un calo delle entrate delle Aziende territoriali per l'edilizia che comporterebbe, a sua volta, nuovi oneri a carico del bilancio regionale non quantificati e privi di copertura finanziaria.
L'art. 4 violerebbe la competenza legislativa statale a stabilire principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sarebbero altresì violati gli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. m), 118, primo comma, Cost. e l'art. 14-quater della l. 241/90 in quanto la disposizione disciplinerebbe in modo unilaterale le modalità volte al superamento del dissenso regionale espresso in materia di opere energetiche, individuando forme di coordinamento che coinvolgono anche compiti ed attribuzioni dello Stato.
Decisione della Corte
In via preliminare, questione inammissibile
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell'“intera” legge regionale in quanto l'autorizzazione ad impugnare la legge nel suo complesso non è esplicitata né nella delibera di Governo, né nei relativi allegati.
Questione inammissibile
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 è priva di adeguata motivazione.
Questione fondata
L'art. 4 viola la competenza legislativa statale a stabilire i principi fondamentali nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. La giurisprudenza costituzionale qualifica le norme statali che disciplinano la realizzazione di infrastrutture energetiche, subordinandole all'intesa con le Regioni, come norme recanti principi fondamentali della materia. Nella parte in cui definisce unilateralmente le modalità di superamento del dissenso regionale in ordine al raggiungimento dell'intesa necessaria allo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, la disposizione contrasta anche con le esigenze unitarie di cui all'art. 118, primo comma, Cost., sottese alla definizione dei procedimenti di localizzazione e realizzazione delle infrastrutture energetiche, compromettendo il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità dell'art. 4 della l.r. Abruzzo 40/2014, nella parte in cui ha inserito l'articolo 1.1 nella l.r. Abruzzo 2/2008; l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Abruzzo 40/2014 e della medesima legge «nella sua interezza».