Sentenza n.124 - deposito 1 2016

<p><em>Caccia - ambiti territoriali</em></p>

Giudizio in via principale sull'art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 88/2014 «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia».

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata interviene sulla disciplina degli ambiti territoriali di caccia.


In particolare, stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove, con confini corrispondenti a quelli delle Province e l'accorpamento delle Province di Firenze e Prato in un unico ambito.
Inoltre, prevede che con il piano faunistico venatorio possono essere istituiti dei sottoambiti, privi di organi, per garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle caratteristiche dei singoli contesti territoriali.
La disposizione impugnata è stata successivamente modificata dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», con la aggiunta che la ripartizione in nove ambiti, coincidenti con il territorio delle Province, è disposta «ai soli fini della organizzazione amministrativa» e che la istituzione di sottoambiti è doverosa.


 

Motivi del ricorso

L'attribuzione agli ambiti di una dimensione provinciale risulta lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La disposizione regionale sarebbe infatti in contrasto con quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo il quale le Regioni ripartiscono il territorio destinato alla caccia in ambiti territoriali di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La Corte non ha pronunciato la cessazione della materia del contendere, ritenendo non satisfattiva la modifica normativa adottata con legge regionale n. 32/2015. Il giudizio di legittimità costituzionale è stato dunque trasferito su quest'ultima legge (in particolare art. 1, commi 1 e 2).
La costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito (cfr. sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (cfr. sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009). Il legislatore statale ha voluto, in questo modo, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio (cfr. sentenza n. 142 del 2013).
Diversamente, il carattere provinciale dell'ambito voluto dal legislatore toscano, al quale si lega l'istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, si pone in contrasto con questa finalità. La ripartizione delle funzioni su base provinciale implica infatti più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo.


 

Dichiarazione:

 


 


La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della l.r. Toscana 3/1994, nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. 32/2015, previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni.