Sentenza n.107 - deposito 12 2016

<p><em>Finanza pubblica - patto di stabilit&agrave; interno</em></p>

 


 


Giudizio in via principale sull'art. 6 della legge della Regione Molise n. 25/2014 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33).


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione impugnata, rubricata «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone che il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 venga riassorbito nell'anno 2014 e nel decennio 2015-2024, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi.

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), e l'art. 81, terzo comma, Cost.
La materia del coordinamento della finanza pubblica attiene infatti al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici. In particolare, il patto di stabilità interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002” e successive modifiche) stabilisce, tra l'altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non può superare determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002. Tali obiettivi finanziari sono il risultato dei conti pubblici in una considerazione di insieme, che è stata definita “finanza pubblica allargata” (cfr. sentenza n. 138 del 2013, che cita le sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004). In questa prospettiva, “modalità non corrette” di redazione, da parte delle Regioni, di norme attinenti al bilancio potrebbero costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria.
Inoltre, con riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., la norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determinerebbe un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, in assenza di copertura finanziaria.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione non fondata
Non è violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000. Risulta infatti erronea, l'individuazione della norma interposta, la quale si riferiva a fattispecie diversa.
Con la disposizioni impugnata, la Regione Molise faceva fronte ad una risultanza straordinaria attraverso una necessaria variazione del bilancio di previsione 2014 (che non poteva che configurarsi come manovra di carattere pluriennale). Tale operazione, in modo impreciso, veniva ricondotta all'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 (disposizione peraltro abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). La norma qualificata come parametro di legittimità riguardava, diversamente, gli assestamenti che entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni dovevano effettuare per ricostituire l'equilibrio del bilancio di previsione, nel caso in cui sopravvenienze successive l'avessero alterato, oppure per utilizzare le nuove risorse nel frattempo recuperate. Nel caso in esame, l'operatività dell'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 sarebbe nel senso contrario al perseguimento dell'equilibrio tendenziale di bilancio, poiché la sua applicazione porterebbe addirittura ad un aggravio del disequilibrio. La Corte precisa ulteriormente che si deve assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente territoriale, che deve essere] salvaguardato» (cfr. sentenza n. 10 del 2016). Per tale ragione, in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui, finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possono essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale.
Neppure è violato l'art. 81, terzo comma, Cost., mancando prova del denunciato disequilibrio finanziario.+

Dichiarazione:

 


La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità sull'art. 6 della l.r. Molise n. 25/2014.+